Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'   medicinale   «Hulio»,   autorizzata    con    procedura
centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del
17 settembre 2018 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali
con i numeri: 
      EU/1/18/1319/002 - «2 siringhe pre-riempite 40 mg/0,8 ml»; 
      EU/1/18/1319/005 - «2 penne pre-riempite 40 mg/0,8 ml»; 
      EU/1/18/1319/007 - «2 flaconcini 40 mg/0,8 ml». 
    Titolare A.I.C.: «Mylan S.a.s.», 117  Allee  des  Parcs  -  69800
Saint-Priest, Francia.  
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AlFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto  conii  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.a.s. ha  chiesto  la
classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 29 ottobre 2018; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  19
novembre 2018; 
  Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
 
  Alla  specialita'  medicinale  HULIO,  nelle  confezioni  indicate,
vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: 
    confezioni: 
      «2 siringhe pre-riempite 40 mg/0,8 ml»; A.I.C.  n.  047088024/E
(in base 10); 
      «2 penne pre-riempite 40 mg/0,8 ml»; A.I.C. n. 047088051/E  (in
base 10); 
      «2 flaconcini 40 mg/0,8 ml»; A.I.C.  n.  047088075/E  (in  base
10). 
  Indicazioni  terapeutiche  per  le   confezioni   con   A.I.C.   n.
047088024/E e A.I.C. n. 047088051/E: 
Artrite reumatoide. 
  «Hulio», in combinazione con metotressato, e' indicato per: 
    il trattamento di pazienti adulti affetti da  artrite  reumatoide
attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci
anti-reumatici   modificanti   la   malattia    (Disease    Modifying
Anti-Rheumatic Drugs -  DMARD),  compreso  il  metotressato,  risulta
inadeguata; 
    il  trattamento   dell'artrite   reumatoide   grave,   attiva   e
progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato. 
  «Hulio» puo' essere  somministrato  come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non e' appropriato. 
  Adalimumab,  in  combinazione   con   metotressato,   inibisce   la
progressione del danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e
migliora la funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti. 
Artrite idiopatica giovanile. 
  Artrite idiopatica giovanile poliarticolare:  in  combinazione  con
metotressato e' indicato per il trattamento  dell'artrite  idiopatica
giovanile poliarticolare attiva, nei pazienti dai 2 anni di eta', che
hanno  avuto  una  risposta  inadeguata  ad  uno   o   piu'   farmaci
anti-reumatici modificanti la malattia (DMARD). 
  «Hulio» puo' essere  somministrato  come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non  e'  appropriato  (per  l'efficacia  in  monoterapia
vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non e' stato studiato  in  pazienti
di eta' inferiore a 2 anni. 
  Artrite associata ad entesite: indicato per  il  trattamento  delle
forme attive di artrite associata a entesite, nei pazienti dai 6 anni
di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta  inadeguata  o  che  sono
intolleranti alla terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1). 
Spondiloartrite assiale. 
  Spondilite anchilosante  (SA):  indicato  per  il  trattamento  dei
pazienti adulti affetti da spondilite anchilosante  attiva  grave  in
cui la risposta alla terapia convenzionale non e' risultata adeguata. 
  Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA: indicato
per il trattamento dei pazienti  adulti  affetti  da  spondiloartrite
assiale  grave  senza  evidenza  radiografica  di  SA  ma  con  segni
oggettivi di infiammazione rilevati da elevati livelli di Proteina  C
Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una risposta inadeguata a,  o  sono
intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei. 
Artrite psoriasica. 
  Indicato  per  il  trattamento  dell'artrite  psonasica  attiva   e
progressiva in  soggetti  adulti  quando  la  risposta  a  precedenti
trattamenti  con  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la   malattia
(Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs - DMARD) e' stata inadeguata. 
  E'  stato  dimostrato  che  adalimumab  riduce  la  percentuale  di
progressione  del  danno  articolare  periferico  associato  rilevato
attraverso   radiografie   in   pazienti   affetti   da   sottogruppi
poliarticolari simmetrici della malattia  (vedere  paragrafo  5.1)  e
migliora la funzionalita' fisica. 
Psoriasi. 
  Indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a  placche  di
grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia
sistemica. 
Psoriasi a placche pediatrica. 
  Indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche  grave
in bambini e adolescenti dai 4 anni di eta'  che  abbiano  avuto  una
risposta inadeguata, o siano  candidati  inappropriati  alla  terapia
topica e alle fototerapie. 
Idrosadenite suppurativa (HS). 
  Indicato per il  trattamento  dell'Idrosadenite  suppurativa  (acne
inversa) attiva di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti
dai 12  anni  di  eta'  con  una  risposta  inadeguata  alla  terapia
sistemica convenzionale per l'HS (vedere paragrafi 5.1 e 5.2). 
Malattia di Crohn. 
  Indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da
moderato a severo in pazienti adulti che non  hanno  risposto  ad  un
ciclo terapeutico completo ed adeguato a base di corticosteroidi  e/o
di un immunosoppressore, o nei pazienti intolleranti a tali terapie o
che presentino controindicazioni mediche ad esse. 
Malattia di Crohn in pazienti pediatrici. 
  Indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da
moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai 6 anni  di  eta')  che
hanno avuto  una  risposta  inadeguata  alla  terapia  convenzionale,
inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un
corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o che sono intolleranti o
hanno controindicazioni a tali terapie. 
Colite ulcerosa. 
  «Hulio» e' indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva di
grado da moderato a severo in pazienti adulti che  hanno  manifestato
una  risposta  inadeguata  alla  terapia  convenzionale   inclusi   i
corticosteroidi e la 6-mercaptopurina (6-MP) o l'azatioprina (AZA)  o
che sono intolleranti o presentano controindicazioni a tali terapie. 
Uveite. 
  «Hulio» e' indicato per il  trattamento  dell'uveite  non-infettiva
intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto
una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,   in   pazienti   che
necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o  nei  quali
il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato. 
Uveite pediatrica. 
  «Hulio»  e'  indicato  per  il  trattamento  dell'uveite  anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai 2 anni di eta'  che
hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla  terapia
convenzionale  o  per  i  quali  la  terapia  convenzionale  non   e'
appropriata. 
  Indicazioni  terapeutiche  per  la   confezione   con   A.I.C.   n.
047088075/E: 
Artrite idiopatica giovanile. 
  Artrite idiopatica giovanile poliarticolare:  in  combinazione  con
metotressato e' indicato per il trattamento  dell'artrite  idiopatica
giovanile poliarticolare attiva, nei pazienti dai 2 anni di eta', che
hanno  avuto  una  risposta  inadeguata  ad  uno   o   piu'   farmaci
anti-reumatici modificanti la malattia (DMARD). 
  «Hulio» puo' essere  somministrato  come  monoterapia  in  caso  di
intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con
metotressato non  e'  appropriato  (per  l'efficacia  in  monoterapia
vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non e' stato studiato  in  pazienti
di eta' inferiore a 2 anni. 
  Artrite associata ad entesite: indicato per  il  trattamento  delle
forme attive di artrite associata a entesite, nei pazienti dai 6 anni
di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta  inadeguata  o  che  sono
intolleranti alla terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1). 
Psoriasi a placche pediatrica. 
  Indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche  grave
in bambini e adolescenti dai 4 anni di eta'  che  abbiano  avuto  una
risposta inadeguata, o siano  candidati  inappropriati  alla  terapia
topica e alle fototerapie. 
Idrosadenite suppurativa negli adolescenti. 
  «Hulio»  e'   indicato   per   il   trattamento   dell'idrosadenite
suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in
adolescenti dai 12 anni di eta'  con  una  risposta  inadeguata  alla
terapia sistemica convenzionale per l'HS. 
Malattia di Crohn in pazienti pediatrici. 
  Indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da
moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai 6 anni  di  eta')  che
hanno avuto  una  risposta  inadeguata  alla  terapia  convenzionale,
inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un
corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o che sono intolleranti o
hanno controindicazioni a tali terapie. 
Uveite pediatrica. 
  «Hulio»  e'  indicato  per  il  trattamento  dell'uveite  anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai 2 anni di eta'  che
hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla  terapia
convenzionale  o  per  i  quali  la  terapia  convenzionale  non   e'
appropriata.