Art. 7 Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria 1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffolla-mento delle strutture carcerarie e per consentire una piu' celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carcera-ria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre alle attribuzioni di cui al comma 2 del predetto articolo, sono assegnate le seguenti funzioni: a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonche' per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti; b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformita' alla normativa vigente in materia; c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie. 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa. 3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli stessi, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria): «Art. 35. Edilizia penitenziaria. Personale e relative attribuzioni. 1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, e' sostituito dal quadro C riportato nella tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla presente legge. 2. Il personale ai cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni: a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica amministrazione; b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia; c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresi' la facolta', in ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o concessionarie. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente legge si provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo professionale previsto dal relativo bando di concorso.».