(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
  1.I vini della Denominazione di Origine Controllata «Custoza» anche
superiore, riserva e passito devono  essere  immessi  al  consumo  in
bottiglie di vetro fino  alla  capacita'  massima  di  9  litri.  Con
l'esclusione della dama e del fiasco. 
  2.Il vino a denominazione di origine  controllata  "Custoza"  nella
tipologia  spumante  deve  essere  immesso  al  consumo  solo   nelle
bottiglie di vetro fino  a  18  litri.  Per  la  tappatura  dei  vini
spumanti  si  applicano  le  norme  comunitarie   e   nazionali   che
disciplinano la specifica  materia.  Tuttavia  per  le  bottiglie  di
capacita' fino a litri 0,200 e' consentito anche l'uso  del  tappo  a
vite. 
  3.  E'  altresi'  consentita,  per  le  sole  aziende  produttrici,
esclusivamente nell'area di produzione  di  cui  all'art.3,  la  sola
tradizionale commercializzazione diretta al  consumatore  finale  del
vino  a  denominazione   di   origine   controllata   "Custoza"   con
l'esclusione delle menzioni  superiore  e  riserva,  condizionato  in
recipienti ammessi dalla normativa vigente fino a 60 litri. 
  4.Per i vini a Denominazione di Origine Controllata  «Custoza»  con
l'esclusione delle menzioni superiore e riserva e'  consentito  l'uso
di contenitori  alternativi  al  vetro,  costituiti  da  un  otre  in
materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere  racchiuso
in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da
2 a 3 litri. 
  5.Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi con
esclusione del tappo a corona.