(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
                       Commissioni paritetiche 
 
    1. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento e'
composta dal direttore del  Dipartimento,  o  suo  delegato,  che  la
presiede, da un numero pari di docenti, compreso il direttore, o  suo
delegato, e rappresentanti degli studenti,  a  seconda  dell'ampiezza
dell'offerta formativa  del  Dipartimento,  comunque  con  un  numero
minimo   di   sei,   designati   dai   Consigli    dei    corsi    di
studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei  medesimi
Consigli di corso di studio/classe/interclasse in modo  da  garantire
la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli  studenti
per ciascun corso di studio/classe/interclasse interessato. 
    2. La Commissione paritetica  docenti-studenti  della  scuola  e'
composta  dal  Presidente  della  Scuola,  o  suo  delegato,  che  la
presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo
delegato, e rappresentanti degli studenti,  a  seconda  dell'ampiezza
dell'offerta formativa della scuola, comunque con un numero minimo di
sei, designati dai Consigli dei  corsi  di  studio/classe/interclasse
interessati, tra i componenti  dei  medesimi  Consigli  di  corso  di
studio/classe/interclasse coordinati dalla Scuola, secondo  modalita'
stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, in modo da garantire la
presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per
ciascun Dipartimento afferente alla scuola. 
    3. La Commissione paritetica  docenti-studenti  della  scuola  di
Medicina e' composta dal Presidente della scuola, o suo delegato, che
la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente,  o
suo  delegato,   e   rappresentanti   degli   studenti,   a   seconda
dell'ampiezza dell'offerta formativa della Scuola,  comunque  con  un
numero minimo di sei, designati dal Consiglio di scuola, tra tutti  i
docenti afferenti ai Dipartimenti della scuola, e di studenti  eletti
dalle componenti studentesche, tra gli studenti iscritti agli  stessi
Corsi di studio, in modo  da  garantire  la  presenza  di  almeno  un
docente  per  ciascun  Dipartimento  afferente  alla  Scuola   e   un
rappresentante degli studenti tra gli studenti iscritti ai  corsi  di
studio coordinati dalla scuola. 
    4. L'istituzione di tali  Commissioni  presso  i  dipartimenti  o
presso le scuole e' alternativa. 
    5. La Commissione paritetica ha il compito di: 
      a) monitorare l'offerta formativa e le modalita' di  erogazione
della didattica e di tutte le attivita' connesse, nonche' la qualita'
dei servizi agli studenti; 
      b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori  per  la
valutazione dei risultati dell'attivita' didattica e di servizio agli
studenti; 
      c)    formulare    pareri    sull'istituzione,     attivazione,
disattivazione, soppressione e modifica di  corsi  di  studio,  sulla
revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti  dei  singoli
Corsi di studio. 
    6. La Commissione paritetica  docenti-studenti  della  Scuola  di
Medicina, oltre ai compiti di cui al comma precedente, formula pareri
sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attivita'
formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 
    7. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed  i  suoi
componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.