(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                               Rettore 
 
    1. Il Rettore rappresenta l'Universita' e assicura  l'unitarieta'
degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di Governo. 
    2. In particolare al Rettore spetta: 
      a) rappresentare legalmente l'Universita'; 
      b) convocare e presiedere il Senato accademico e  il  Consiglio
di amministrazione; 
      c) proporre al Consiglio di  amministrazione  la  nomina  e  la
revoca del direttore generale, sentito il Senato accademico; 
      d) svolgere le  funzioni  di  iniziativa,  di  indirizzo  e  di
coordinamento delle attivita' scientifiche e  didattiche  e  di  ogni
altra attivita' connessa  al  perseguimento  dei  fini  istituzionali
dell'Universita' nel rispetto dei  principi  stabiliti  dal  presente
statuto; 
      e) sovrintendere, limitatamente  alle  funzioni  di  indirizzo,
iniziativa   e   coordinamento   attribuitegli   dalla   legge,    al
funzionamento delle strutture e dei servizi universitari,  dei  quali
individua i soggetti responsabili  del  loro  corretto  utilizzo  nel
rispetto della normativa vigente; 
      f) sottoporre al Consiglio di amministrazione il  documento  di
programmazione triennale di Ateneo tenendo conto delle proposte e del
parere del Senato accademico; 
      g) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere  del
Senato accademico, il Bilancio di previsione annuale e triennale e il
Conto consuntivo predisposti dal direttore generale; 
      h) esercitare l'autorita' disciplinare secondo le  modalita'  e
nei casi  previsti  dalla  legge  ed  irrogare,  con  riferimento  ai
docenti, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; 
      i)  proporre  al  Senato  accademico,  previa  istruttoria  del
Collegio dei garanti dei comportamenti, le sanzioni  da  irrogare  in
relazione alle  violazioni  del  Codice  dei  comportamenti  che  non
integrino illeciti disciplinari; 
      j)  rappresentare   in   giudizio   l'Universita'   avvalendosi
dell'Avvocatura di  Ateneo  e  dell'Avvocatura  di  Stato,  salva  la
possibilita' di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero  foro,
previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione; 
      k) emanare  gli  atti  con  rilevanza  esterna  che  non  siano
espressamente  attribuiti  al  direttore  generale  dalla   normativa
vigente, dal presente statuto e dai regolamenti; 
      l) sottoscrivere le  convenzioni  ed  i  contratti  di  propria
competenza; 
      m) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato  dei
servizi e sulle attivita' delle strutture didattiche e di ricerca; 
      n) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad
altri Organi dallo statuto. 
    3. Il Rettore si avvale di un pro-rettore vicario, designato  fra
i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno dell'Universita'  per
sostituirlo in caso di  assenza  o  impedimento  e  per  svolgere  le
funzioni che gli sono delegate. 
    4. In caso di necessita' e di indifferibile urgenza,  il  Rettore
puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di  competenza
del  Senato  accademico  e/o  del   Consiglio   di   amministrazione,
riferendo,  per  la  ratifica,  all'Organo  competente  nella  seduta
immediatamente successiva. 
    5. Il Rettore puo', altresi',  delegare  particolari  compiti  ad
altri docenti nominati con proprio decreto, del  cui  operato  resta,
comunque, responsabile. 
    6. Su  proposta  del  Senato  accademico  e/o  del  Consiglio  di
amministrazione, il Rettore puo'  nominare  una  o  piu'  Commissioni
permanenti  con  funzioni  istruttorie  e  poteri  di   proposta   su
specifiche  questioni.  Modalita'  di  designazione  e   nomina   dei
componenti  di  tali  Commissioni  sono  stabilite  dal   Regolamento
generale di Ateneo. 
    7. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di I  fascia  a
tempo pieno, in servizio presso Universita' italiane, che  assicurino
un numero di anni di servizio almeno pari  alla  durata  del  mandato
prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto  un
professore appartenente ad  altro  Ateneo,  l'elezione  si  configura
anche come chiamata e concomitante  trasferimento  nell'organico  dei
professori dell'Universita'. 
    8. L'elettorato attivo spetta: 
      a) a tutti i professori di ruolo; 
      b) a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari di ruolo ad
esaurimento; 
      c) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato
accademico, nel  Consiglio  di  amministrazione  e  nei  Consigli  di
Dipartimento, con voto individuale pesato in modo  da  rispettare  il
rapporto  del  15%  tra  l'elettorato   attivo   loro   spettante   e
l'elettorato attivo del corpo docente,  secondo  modalita'  stabilite
nel Regolamento generale di Ateneo; 
      d) al personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti
linguistici  e  dirigente -  con   rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato - con voto individuale pesato in modo da rispettare  il
rapporto  del  15%  tra  l'elettorato   attivo   loro   spettante   e
l'elettorato attivo del corpo docente. 
    9.  Per  l'elezione  del  Rettore  e'  richiesta  la  maggioranza
assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in  caso  di  mancata
elezione, si procede con  il  sistema  del  ballottaggio  tra  i  due
candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero
di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di
voti e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo. 
    10. Il Rettore e' nominato con  decreto  del  Ministro;  dura  in
carica sei anni accademici e il mandato non e' rinnovabile.