Art. 8. Rettore 1. Il Rettore rappresenta l'Universita' e assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di Governo. 2. In particolare al Rettore spetta: a) rappresentare legalmente l'Universita'; b) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione; c) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del direttore generale, sentito il Senato accademico; d) svolgere le funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche e di ogni altra attivita' connessa al perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita' nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto; e) sovrintendere, limitatamente alle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento attribuitegli dalla legge, al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, dei quali individua i soggetti responsabili del loro corretto utilizzo nel rispetto della normativa vigente; f) sottoporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo tenendo conto delle proposte e del parere del Senato accademico; g) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, il Bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo predisposti dal direttore generale; h) esercitare l'autorita' disciplinare secondo le modalita' e nei casi previsti dalla legge ed irrogare, con riferimento ai docenti, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; i) proporre al Senato accademico, previa istruttoria del Collegio dei garanti dei comportamenti, le sanzioni da irrogare in relazione alle violazioni del Codice dei comportamenti che non integrino illeciti disciplinari; j) rappresentare in giudizio l'Universita' avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilita' di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione; k) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al direttore generale dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti; l) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza; m) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attivita' delle strutture didattiche e di ricerca; n) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dallo statuto. 3. Il Rettore si avvale di un pro-rettore vicario, designato fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno dell'Universita' per sostituirlo in caso di assenza o impedimento e per svolgere le funzioni che gli sono delegate. 4. In caso di necessita' e di indifferibile urgenza, il Rettore puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella seduta immediatamente successiva. 5. Il Rettore puo', altresi', delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile. 6. Su proposta del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, il Rettore puo' nominare una o piu' Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalita' di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 7. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, in servizio presso Universita' italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Universita'. 8. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori di ruolo; b) a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento; c) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente, secondo modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo; d) al personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dirigente - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente. 9. Per l'elezione del Rettore e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo. 10. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro; dura in carica sei anni accademici e il mandato non e' rinnovabile.