Art. 10 Spese di funzionamento 1. Con delibera del Consiglio di presidenza, su proposta del Segretario generale della Corte dei conti, agli Uffici di cui agli articoli 7 e 9 sono assicurate le risorse necessarie per il buon funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori del Consiglio. 2. Agli uffici di cui al presente articolo e' assegnato un contingente di personale amministrativo determinato dal Consiglio di presidenza, su proposta del Segretario generale della Corte dei conti.