Art. 10 
 
                       Spese di funzionamento 
 
  1. Con delibera  del  Consiglio  di  presidenza,  su  proposta  del
Segretario generale della Corte dei conti, agli Uffici  di  cui  agli
articoli 7 e 9 sono assicurate le  risorse  necessarie  per  il  buon
funzionamento e per la migliore efficienza dei lavori del Consiglio. 
  2. Agli  uffici  di  cui  al  presente  articolo  e'  assegnato  un
contingente di personale amministrativo determinato dal Consiglio  di
presidenza, su proposta  del  Segretario  generale  della  Corte  dei
conti.