Art. 11 Competenze del Consiglio 1. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie e relativamente agli ambiti attribuitigli dalla legge e, in particolare, delibera sulle materie attinenti a status, attribuzioni e competenze dei magistrati, sui procedimenti per l'accesso in carriera e sui giudizi disciplinari, fatte salve le funzioni attribuite dalla legge al presidente della Corte dei conti ed al procuratore generale. 2. Il Consiglio di presidenza esercita altresi' funzioni consultive nei casi previsti dalla legge, nonche' su richiesta del Presidente della Corte dei conti. 3. Il Consiglio delibera sulla nomina del presidente della Corte dei conti, a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; e' proposto colui che ottiene il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' proposto, o entra in ballottaggio, il magistrato con maggiore anzianita' di ruolo. Si osservano, per la rimanente parte, le procedure indicate dalle leggi vigenti. 4. Il Consiglio elegge il vice-presidente tra i rappresentanti del Parlamento. La designazione avviene secondo un criterio di rotazione annuale, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; e' eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' eletto, o entra in ballottaggio, il rappresentante del Parlamento piu' anziano. 5. Il Consiglio adotta, su proposta del presidente della Corte dei conti, i regolamenti di cui all'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per l'organizzazione degli uffici ed il funzionamento della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il Segretario generale previa deliberazione delle sezioni riunite. Ai fini dell'espressione del parere il Segretario generale acquisisce l'avviso del Consiglio di amministrazione. 6. Il Consiglio di presidenza, su proposta del presidente della Corte dei conti e della Commissione per il monitoraggio, avvalendosi dell'Ufficio statistico previsto dall'art. 9, adotta idonei indicatori e strumenti per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati e della loro produttivita'. 7. Il presidente della Corte dei conti nomina il segretario generale d'intesa col Consiglio di presidenza. 8. Il Consiglio esprime parere motivato sull'esercizio dei poteri del presidente della Corte dei conti concernenti la composizione nominativa delle sezioni riunite, sulla base dei principi direttivi predeterminati dal Consiglio stesso, d'intesa con il presidente. 9. Il Consiglio nomina il direttore e i componenti degli organi del Seminario di formazione permanente, su proposta del presidente della Corte dei conti. Ciascun componente puo' proporre al presidente della Corte dei conti ulteriori candidature, allegando il curriculum dei candidati. 10. Il Consiglio procede all'individuazione dei componenti del Servizio Massimario della Corte mediante apposita procedura concorsuale, retta da specifici criteri di merito. Il direttore e il vice direttore del Massimario sono nominati dal Consiglio sulla base di una terna di nomi indicata dal presidente. Il vice direttore dirige la rivista sulla base delle indicazioni del direttore. 11. Il Consiglio ha tempestiva conoscenza delle iniziative e delle richieste del Parlamento e del Governo in ordine a materie che attengono alle attribuzioni della Corte dei conti e puo' esprimere su proposta del presidente della Corte dei conti una propria risoluzione al riguardo. 12. Il Consiglio ha informazione preventiva e, comunque, prima della stipula, delle convenzioni amministrative a carattere generale, che hanno connessione con l'esercizio della funzione magistratuale, in corso di negoziazione tra la Corte dei conti e le altre amministrazioni. 13. Il Consiglio puo' intervenire a tutela del singolo magistrato, in ogni sua attivita' professionale anche conferita o autorizzata, o della Corte dei conti, in relazione a fatti suscettibili di ledere in concreto il sereno esercizio delle funzioni attribuite alla magistratura contabile ed allo stesso Consiglio, su segnalazione del presidente della Corte dei conti o di almeno tre dei suoi componenti, previo esame della II Commissione; fatto salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al periodo precedente provengano da Autorita' pubbliche, l'intervento del Consiglio e' previamente comunicato ai vertici delle Autorita' interessate. 14. Il Consiglio delibera, per quanto di sua competenza, in merito a ricorsi, reclami ed esposti. 15. Il Consiglio puo' esprimere, su richiesta del Presidente della Corte dei conti, un parere sui profili di propria competenza in vista dell'approvazione dei programmi e criteri di riferimento del controllo, deliberati annualmente dalle Sezioni riunite sulla base delle priorita' indicate dalle Commissioni parlamentari. 16. Il Consiglio delibera su proposta del presidente della Corte dei conti circa le modalita', la partecipazione dei componenti del Consiglio e il periodo di svolgimento dell'inaugurazione dell'anno giudiziario delle sezioni giurisdizionali della Corte. 17. Ai giudizi di parificazione assiste un rappresentante del Consiglio. 18. Il Consiglio determina i criteri e le modalita' per le missioni dei propri componenti.