Art. 11 
 
                      Competenze del Consiglio 
 
  1.  Il  Consiglio  di   presidenza   delibera   sulle   materie   e
relativamente  agli  ambiti   attribuitigli   dalla   legge   e,   in
particolare, delibera sulle materie attinenti a status,  attribuzioni
e competenze  dei  magistrati,  sui  procedimenti  per  l'accesso  in
carriera  e  sui  giudizi  disciplinari,  fatte  salve  le   funzioni
attribuite dalla legge al presidente della  Corte  dei  conti  ed  al
procuratore generale. 
  2. Il Consiglio di presidenza esercita altresi' funzioni consultive
nei casi previsti dalla legge, nonche' su  richiesta  del  Presidente
della Corte dei conti. 
  3. Il Consiglio delibera sulla nomina del  presidente  della  Corte
dei conti, a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nella prima
votazione  non  si  raggiunga  tale   maggioranza,   si   procede   a
ballottaggio tra i due candidati che  abbiano  riportato  il  maggior
numero di voti; e' proposto colui che ottiene il  maggior  numero  di
voti. A parita' di voti, e' proposto, o  entra  in  ballottaggio,  il
magistrato con maggiore anzianita' di ruolo.  Si  osservano,  per  la
rimanente parte, le procedure indicate dalle leggi vigenti. 
  4. Il Consiglio elegge il vice-presidente tra i rappresentanti  del
Parlamento. La designazione avviene secondo un criterio di  rotazione
annuale, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora
nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede a
ballottaggio tra i due candidati che  abbiano  riportato  il  maggior
numero di voti; e' eletto colui che  ottiene  il  maggior  numero  di
voti. A parita' di voti, e'  eletto,  o  entra  in  ballottaggio,  il
rappresentante del Parlamento piu' anziano. 
  5. Il Consiglio adotta, su proposta del presidente della Corte  dei
conti, i regolamenti di cui all'art. 4 della legge 14  gennaio  1994,
n. 20 e all'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  286,
necessari per l'organizzazione degli uffici ed il funzionamento della
Corte. Il presidente  della  Corte  dei  conti  formula  le  proposte
regolamentari, sentito il Segretario  generale  previa  deliberazione
delle  sezioni  riunite.  Ai  fini  dell'espressione  del  parere  il
Segretario   generale   acquisisce   l'avviso   del   Consiglio    di
amministrazione. 
  6. Il Consiglio di presidenza, su  proposta  del  presidente  della
Corte dei conti e della Commissione per il monitoraggio,  avvalendosi
dell'Ufficio  statistico  previsto   dall'art.   9,   adotta   idonei
indicatori e strumenti  per  misurare  i  livelli  delle  prestazioni
lavorative rese dai magistrati e della loro produttivita'. 
  7. Il  presidente  della  Corte  dei  conti  nomina  il  segretario
generale d'intesa col Consiglio di presidenza. 
  8. Il Consiglio esprime parere motivato sull'esercizio  dei  poteri
del presidente della Corte  dei  conti  concernenti  la  composizione
nominativa delle sezioni riunite, sulla base dei  principi  direttivi
predeterminati dal Consiglio stesso, d'intesa con il presidente. 
  9. Il Consiglio nomina il direttore e i componenti degli organi del
Seminario di formazione permanente, su proposta del presidente  della
Corte dei conti. Ciascun componente puo' proporre al presidente della
Corte dei conti ulteriori candidature, allegando  il  curriculum  dei
candidati. 
  10. Il Consiglio  procede  all'individuazione  dei  componenti  del
Servizio  Massimario  della   Corte   mediante   apposita   procedura
concorsuale, retta da specifici criteri di merito. Il direttore e  il
vice direttore del Massimario sono nominati dal Consiglio sulla  base
di una terna di nomi  indicata  dal  presidente.  Il  vice  direttore
dirige la rivista sulla base delle indicazioni del direttore. 
  11. Il Consiglio ha tempestiva conoscenza delle iniziative e  delle
richieste del Parlamento e  del  Governo  in  ordine  a  materie  che
attengono alle attribuzioni della Corte dei conti e puo' esprimere su
proposta del presidente della Corte dei conti una propria risoluzione
al riguardo. 
  12. Il Consiglio ha  informazione  preventiva  e,  comunque,  prima
della stipula, delle convenzioni amministrative a carattere generale,
che hanno connessione con l'esercizio della  funzione  magistratuale,
in  corso  di  negoziazione  tra  la  Corte  dei  conti  e  le  altre
amministrazioni. 
  13. Il Consiglio puo' intervenire a tutela del singolo  magistrato,
in ogni sua attivita' professionale anche conferita o autorizzata,  o
della Corte dei conti, in relazione a fatti suscettibili di ledere in
concreto  il  sereno  esercizio  delle   funzioni   attribuite   alla
magistratura contabile ed allo stesso Consiglio, su segnalazione  del
presidente della Corte dei conti o di almeno tre dei suoi componenti,
previo esame  della  II  Commissione;  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'art. 16, comma 1. Nel caso in cui i  fatti  di  cui  al  periodo
precedente  provengano  da  Autorita'  pubbliche,  l'intervento   del
Consiglio  e'  previamente  comunicato  ai  vertici  delle  Autorita'
interessate. 
  14. Il Consiglio delibera, per quanto di sua competenza, in  merito
a ricorsi, reclami ed esposti. 
  15. Il Consiglio puo' esprimere, su richiesta del Presidente  della
Corte dei conti, un parere sui profili di propria competenza in vista
dell'approvazione  dei  programmi  e  criteri  di   riferimento   del
controllo, deliberati annualmente dalle Sezioni  riunite  sulla  base
delle priorita' indicate dalle Commissioni parlamentari. 
  16. Il Consiglio delibera su proposta del  presidente  della  Corte
dei conti circa le modalita', la partecipazione  dei  componenti  del
Consiglio e il periodo di  svolgimento  dell'inaugurazione  dell'anno
giudiziario delle sezioni giurisdizionali della Corte. 
  17. Ai giudizi  di  parificazione  assiste  un  rappresentante  del
Consiglio. 
  18. Il Consiglio determina i criteri e le modalita' per le missioni
dei propri componenti.