Art. 12 
 
                   Ispezioni, indagini e audizioni 
 
  1. Il Consiglio di presidenza puo' programmare,  nell'ambito  delle
proprie competenze, d'intesa con il presidente della Corte dei conti,
indagini conoscitive svolte da membri  del  Consiglio,  eventualmente
coadiuvati da personale amministrativo. 
  2. All'esito delle indagini conoscitive, il Consiglio,  sulla  base
delle  relazioni   depositate,   assume   le   opportune   iniziative
nell'ambito delle proprie competenze. 
  3.  In  ogni  caso,  il  Consiglio  puo'  svolgere  ogni  attivita'
istruttoria ed  ispettiva  specificamente  finalizzata  all'esercizio
delle sue competenze. 
  4. Il Consiglio predispone  visite  conoscitive,  da  svolgere  nel
quadriennio, in tutte le sedi regionali, all'esito di ciascuna  delle
quali redige una relazione.