Art. 12 Ispezioni, indagini e audizioni 1. Il Consiglio di presidenza puo' programmare, nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa con il presidente della Corte dei conti, indagini conoscitive svolte da membri del Consiglio, eventualmente coadiuvati da personale amministrativo. 2. All'esito delle indagini conoscitive, il Consiglio, sulla base delle relazioni depositate, assume le opportune iniziative nell'ambito delle proprie competenze. 3. In ogni caso, il Consiglio puo' svolgere ogni attivita' istruttoria ed ispettiva specificamente finalizzata all'esercizio delle sue competenze. 4. Il Consiglio predispone visite conoscitive, da svolgere nel quadriennio, in tutte le sedi regionali, all'esito di ciascuna delle quali redige una relazione.