Art. 17 Ordine dei lavori e discussione 1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno e' distintamente esaminato secondo l'ordine d'iscrizione. 2. Il presidente della Corte dei conti puo', anche su proposta di uno o piu' componenti, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi e' opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori. 3. Il presidente della Corte dei conti dirige la discussione, curando che gli interventi siano svolti in modo sintetico, eventualmente limitando il tempo consentito per l'esposizione e il numero degli interventi di ciascun componente, salvo quelli dei relatori per le Commissioni. 4. I componenti del Consiglio possono, in qualsiasi momento, prendere visione degli atti e della documentazione posti a disposizione dei relatori o da essi acquisiti.