Art. 17 
 
                   Ordine dei lavori e discussione 
 
  1. Nel corso della seduta, ogni argomento all'ordine del giorno  e'
distintamente esaminato secondo l'ordine d'iscrizione. 
  2. Il presidente della Corte dei conti puo', anche su  proposta  di
uno o piu' componenti, modificare la successione degli  argomenti  da
esaminare e riunire la  discussione  di  punti  connessi.  Se  vi  e'
opposizione, il Consiglio delibera sull'ordine dei lavori. 
  3. Il presidente della  Corte  dei  conti  dirige  la  discussione,
curando  che  gli  interventi  siano  svolti   in   modo   sintetico,
eventualmente limitando il tempo consentito per  l'esposizione  e  il
numero degli interventi  di  ciascun  componente,  salvo  quelli  dei
relatori per le Commissioni. 
  4. I  componenti  del  Consiglio  possono,  in  qualsiasi  momento,
prendere  visione  degli  atti  e  della   documentazione   posti   a
disposizione dei relatori o da essi acquisiti.