Art. 18 Quorum e votazioni 1. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sei componenti, dei quali due eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi nei quali la legge o il presente regolamento stabiliscano una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o di astensione. 3. Salvi i casi di votazione a scrutinio segreto o quelli in cui e' stabilita una maggioranza speciale, nell'ipotesi di parita', prevale il voto del presidente della Corte dei conti. 4. Le votazioni hanno luogo, di norma, per alzata di mano. 5. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto nei casi previsti dall'art. 20, comma 3, nonche' su promozione alla qualifica di presidente di sezione e su conferimenti di Uffici direttivi e semidirettivi. Lo scrutinio segreto e' adottato altresi' su richiesta del presidente della Corte dei conti o di quattro componenti del Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.