Art. 18 
 
                         Quorum e votazioni 
 
  1. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno sei componenti, dei quali due  eletti  dai  magistrati  e  due
eletti dal Parlamento. 
  2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a  maggioranza  dei
presenti, salvo i casi nei quali la legge o il  presente  regolamento
stabiliscano una  maggioranza  speciale.  Sono  considerati  presenti
coloro che esprimono voto favorevole o contrario o di astensione. 
  3. Salvi i casi di votazione a scrutinio segreto o quelli in cui e'
stabilita una maggioranza speciale, nell'ipotesi di parita',  prevale
il voto del presidente della Corte dei conti. 
  4. Le votazioni hanno luogo, di norma, per alzata di mano. 
  5. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto nei casi previsti
dall'art. 20, comma  3,  nonche'  su  promozione  alla  qualifica  di
presidente di  sezione  e  su  conferimenti  di  Uffici  direttivi  e
semidirettivi. Lo scrutinio segreto e' adottato altresi' su richiesta
del presidente della Corte dei conti  o  di  quattro  componenti  del
Consiglio. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti.