Art. 2 
 
                        Insediamento e durata 
 
  1. La prima riunione del  Consiglio  e'  convocata  dal  presidente
della Corte dei conti entro trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito. 
  2. Nella prima seduta il Consiglio verifica i titoli di  ammissione
dei suoi componenti, conosce dei reclami attinenti alle elezioni  dei
componenti eletti dai magistrati,  anche  ai  fini  delle  rettifiche
conseguenti al loro eventuale accoglimento. 
  3. La  durata  in  carica  del  Consiglio  si  computa  dal  giorno
dell'insediamento. 
  4. Dopo la scadenza del termine quadriennale, il Consiglio continua
ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento  del
nuovo Consiglio.