Art. 2 Insediamento e durata 1. La prima riunione del Consiglio e' convocata dal presidente della Corte dei conti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo ha costituito. 2. Nella prima seduta il Consiglio verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti, conosce dei reclami attinenti alle elezioni dei componenti eletti dai magistrati, anche ai fini delle rettifiche conseguenti al loro eventuale accoglimento. 3. La durata in carica del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento. 4. Dopo la scadenza del termine quadriennale, il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio.