Art. 24 Le Commissioni referenti 1. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione di due Commissioni che riferiscono al Consiglio, formulando proposte scritte sugli affari di loro competenza, almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio o, in caso di urgenza, tre giorni prima. 2. Ciascuna delle Commissioni referenti e' presieduta da un componente togato elettivo del Consiglio ed e' formata da un altro componente togato elettivo e da due componenti eletti dal Parlamento nonche' da un componente di diritto del Consiglio con diritto di voto. 3. Previo accordo tra i componenti, l'attivita' istruttoria della Commissione puo' essere svolta da due componenti. 4. Le Commissioni referenti possono riunirsi in seduta congiunta per la trattazione di determinati argomenti. 5. Il presidente della Corte dei conti assegna alle Commissioni referenti le questioni di loro competenza, salvo le facolta' ad esso attribuite dalla legge. Le Commissioni riferiscono al Consiglio, di regola, nel termine di quindici giorni. Nei casi di particolare complessita', le Commissioni possono richiedere al presidente della Corte dei conti il prolungamento di tale termine.