Art. 24 
 
                      Le Commissioni referenti 
 
  1. Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio  provvede  alla
costituzione  di  due  Commissioni  che  riferiscono  al   Consiglio,
formulando proposte scritte sugli affari di loro  competenza,  almeno
sette giorni prima  della  riunione  del  Consiglio  o,  in  caso  di
urgenza, tre giorni prima. 
  2.  Ciascuna  delle  Commissioni  referenti  e'  presieduta  da  un
componente togato elettivo del Consiglio ed e' formata  da  un  altro
componente togato elettivo e da due componenti eletti dal  Parlamento
nonche' da un componente di diritto  del  Consiglio  con  diritto  di
voto. 
  3. Previo accordo tra i componenti, l'attivita'  istruttoria  della
Commissione puo' essere svolta da due componenti. 
  4. Le Commissioni referenti possono riunirsi  in  seduta  congiunta
per la trattazione di determinati argomenti. 
  5. Il presidente della Corte dei  conti  assegna  alle  Commissioni
referenti le questioni di loro competenza, salvo le facolta' ad  esso
attribuite dalla legge. Le Commissioni riferiscono al  Consiglio,  di
regola, nel termine di  quindici  giorni.  Nei  casi  di  particolare
complessita', le Commissioni possono richiedere al  presidente  della
Corte dei conti il prolungamento di tale termine.