Art. 27 
 
                        Commissione bilancio 
 
  1. La Commissione bilancio, presieduta dal procuratore generale, e'
formata  da  quattro  componenti,  di  cui  almeno  due  eletti   dal
Parlamento, con la competenza dell'analisi del bilancio  della  Corte
dei conti e della sua gestione e relative proposte; di  pareri  sulle
variazioni e sul conto  finanziario;  di  valutazione  degli  aspetti
organizzativi  e  strutturali  dei   servizi   e   delle   spese   di
funzionamento del Consiglio, di cui all'art. 10, d'intesa  con  la  I
Commissione. 
  In caso di assenza  o  impedimento  del  procuratore  generale,  la
Commissione  sara'  presieduta  dal  componente  togato  eletto  piu'
anziano.