Art. 27 Commissione bilancio 1. La Commissione bilancio, presieduta dal procuratore generale, e' formata da quattro componenti, di cui almeno due eletti dal Parlamento, con la competenza dell'analisi del bilancio della Corte dei conti e della sua gestione e relative proposte; di pareri sulle variazioni e sul conto finanziario; di valutazione degli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi e delle spese di funzionamento del Consiglio, di cui all'art. 10, d'intesa con la I Commissione. In caso di assenza o impedimento del procuratore generale, la Commissione sara' presieduta dal componente togato eletto piu' anziano.