Art. 29 
 
         Commissione per il regolamento e gli atti normativi 
 
  1.  La  Commissione  permanente  per  il  regolamento  e  gli  atti
normativi, presieduta da un componente  di  nomina  parlamentare,  e'
formata da quattro componenti di cui almeno due eletti dal Parlamento
e  almeno  un  componente  togato   elettivo;   ha   competenza   per
l'iniziativa o l'esame di  ogni  proposta  di  modifica  al  presente
regolamento, nonche' per il parere su  questioni  di  interpretazione
regolamentare che le vengano sottoposte dal Consiglio di presidenza. 
  2. La Commissione e' competente per l'elaborazione  istruttoria  di
ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con  speciale
riguardo  ad  iniziative  di  semplificazione  e  di   consolidamento
regolamentare. 
  3. La Commissione puo' costituire, nel  proprio  ambito,  sotto  il
coordinamento di uno dei  propri  componenti,  gruppi  di  studio  su
determinati argomenti ad essa  assegnati,  chiamandone  a  far  parte
magistrati della Corte con competenza specifica.