Art. 29 Commissione per il regolamento e gli atti normativi 1. La Commissione permanente per il regolamento e gli atti normativi, presieduta da un componente di nomina parlamentare, e' formata da quattro componenti di cui almeno due eletti dal Parlamento e almeno un componente togato elettivo; ha competenza per l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modifica al presente regolamento, nonche' per il parere su questioni di interpretazione regolamentare che le vengano sottoposte dal Consiglio di presidenza. 2. La Commissione e' competente per l'elaborazione istruttoria di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con speciale riguardo ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare. 3. La Commissione puo' costituire, nel proprio ambito, sotto il coordinamento di uno dei propri componenti, gruppi di studio su determinati argomenti ad essa assegnati, chiamandone a far parte magistrati della Corte con competenza specifica.