Art. 3 
 
             Posizione dei rappresentanti del Parlamento 
 
  1.   Prima   della   seduta   d'insediamento   del   Consiglio,   i
rappresentanti del Parlamento debbono presentare alla segreteria  del
Consiglio una dichiarazione ai fini della verifica della  sussistenza
di eventuali incompatibilita' con le funzioni della Corte dei conti. 
  In  caso  di  sopravvenienza  di  simili  attivita',  la   relativa
dichiarazione va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi. 
  2. Il Consiglio, ove rilevi  la  sussistenza  di  incompatibilita',
anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni
per  farle  cessare.  Decorso  infruttuosamente  tale   termine,   il
Consiglio,  tramite  il  suo  presidente,  ne  da'  comunicazione  ai
presidenti delle Camere. 
  3. Nel caso di cessazione dei  rappresentanti  del  Parlamento,  il
presidente  della  Corte  dei  conti  provvede  a   darne   immediata
comunicazione ai presidenti delle Camere per  la  nuova  elezione  da
parte del rispettivo ramo del Parlamento.