Art. 3 Posizione dei rappresentanti del Parlamento 1. Prima della seduta d'insediamento del Consiglio, i rappresentanti del Parlamento debbono presentare alla segreteria del Consiglio una dichiarazione ai fini della verifica della sussistenza di eventuali incompatibilita' con le funzioni della Corte dei conti. In caso di sopravvenienza di simili attivita', la relativa dichiarazione va presentata entro trenta giorni dal loro verificarsi. 2. Il Consiglio, ove rilevi la sussistenza di incompatibilita', anche sopravvenute, assegna al componente un termine di trenta giorni per farle cessare. Decorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio, tramite il suo presidente, ne da' comunicazione ai presidenti delle Camere. 3. Nel caso di cessazione dei rappresentanti del Parlamento, il presidente della Corte dei conti provvede a darne immediata comunicazione ai presidenti delle Camere per la nuova elezione da parte del rispettivo ramo del Parlamento.