Art. 30 Commissione per il monitoraggio 1. La Commissione permanente per il monitoraggio, formata da quattro componenti, di cui almeno due eletti dal Parlamento, e' presieduta dal presidente aggiunto della Corte. In caso di assenza o impedimento del presidente aggiunto, la Commissione e' presieduta dal componente togato eletto piu' anziano. 2. Essa ha competenza istruttoria per: il monitoraggio della produttivita', mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli uffici magistratuali della Corte; l'individuazione dei criteri per il miglioramento della produttivita' delle funzioni e degli uffici magistratuali; l'individuazione dei punti di crisi e delle relative ragioni; le proposte correttive delle piante organiche. 3. La Commissione ogni sei mesi, salve ulteriori richieste del Consiglio, riferisce sull'attivita' svolta e comunica i dati sul monitoraggio al Consiglio.