Art. 30 
 
                   Commissione per il monitoraggio 
 
  1. La  Commissione  permanente  per  il  monitoraggio,  formata  da
quattro componenti, di cui  almeno  due  eletti  dal  Parlamento,  e'
presieduta dal presidente aggiunto della Corte. 
  In caso di  assenza  o  impedimento  del  presidente  aggiunto,  la
Commissione e' presieduta dal componente togato eletto piu' anziano. 
  2. Essa  ha  competenza  istruttoria  per:  il  monitoraggio  della
produttivita', mediante verifica periodica del flusso di lavoro degli
uffici magistratuali della Corte; l'individuazione dei criteri per il
miglioramento della  produttivita'  delle  funzioni  e  degli  uffici
magistratuali; l'individuazione dei punti di crisi e  delle  relative
ragioni; le proposte correttive delle piante organiche. 
  3. La Commissione ogni sei  mesi,  salve  ulteriori  richieste  del
Consiglio, riferisce sull'attivita' svolta  e  comunica  i  dati  sul
monitoraggio al Consiglio.