Art. 4 
 
                   Posizione dei magistrati eletti 
 
  1. Il carico di lavoro dei magistrati eletti e' ridotto  in  misura
non inferiore alla meta', salvo rinuncia degli  interessati.  I  capi
degli Uffici  adottano  i  provvedimenti  organizzativi  conseguenti,
dandone comunicazione al Consiglio. 
  2. I magistrati eletti possono assumere incarichi extra-giudiziari,
autorizzati dal presidente  della  Corte  dei  conti,  previo  parere
adottato a scrutinio segreto  e  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei
componenti del Consiglio. Il magistrato puo' essere autorizzato  solo
laddove non abbia chiesto la riduzione dei carichi di lavoro. 
  3. I magistrati componenti  eletti  del  Consiglio  che  perdono  i
requisiti di eleggibilita' o cessano dal  servizio  o  cessano  dalla
carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio  sono
sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati che
li seguono per numero di suffragi. 
  4. Qualora, per mancanza di magistrati votati, la sostituzione  non
possa aver luogo, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi entro
trenta giorni dalla cessazione; in  tal  caso,  per  i  requisiti  di
eleggibilita', si fa riferimento alla data del decreto  presidenziale
di indizione dell'elezione stessa.