Art. 4 Posizione dei magistrati eletti 1. Il carico di lavoro dei magistrati eletti e' ridotto in misura non inferiore alla meta', salvo rinuncia degli interessati. I capi degli Uffici adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti, dandone comunicazione al Consiglio. 2. I magistrati eletti possono assumere incarichi extra-giudiziari, autorizzati dal presidente della Corte dei conti, previo parere adottato a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Il magistrato puo' essere autorizzato solo laddove non abbia chiesto la riduzione dei carichi di lavoro. 3. I magistrati componenti eletti del Consiglio che perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio sono sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati che li seguono per numero di suffragi. 4. Qualora, per mancanza di magistrati votati, la sostituzione non possa aver luogo, si procede ad elezione suppletiva, da indirsi entro trenta giorni dalla cessazione; in tal caso, per i requisiti di eleggibilita', si fa riferimento alla data del decreto presidenziale di indizione dell'elezione stessa.