Art. 5 Presidenza del Consiglio 1. Il Consiglio e' presieduto dal presidente della Corte dei conti. 2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente della Corte dei conti e' sostituito, relativamente alla funzione di presidenza del Consiglio, dal vice-presidente o, in mancanza, dal presidente aggiunto della Corte dei conti o ancora in mancanza di entrambi dal componente del Consiglio piu' anziano per eta'. In caso di impedimento permanente, dimissioni o collocamento a riposo del presidente della Corte dei conti le funzioni di presidente del Consiglio sono svolte dal presidente aggiunto.