Art. 5 
 
                      Presidenza del Consiglio 
 
  1. Il Consiglio e' presieduto dal presidente della Corte dei conti. 
  2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente della
Corte  dei  conti  e'  sostituito,  relativamente  alla  funzione  di
presidenza del Consiglio, dal vice-presidente  o,  in  mancanza,  dal
presidente aggiunto della Corte dei conti o  ancora  in  mancanza  di
entrambi dal componente del Consiglio piu' anziano per eta'. In  caso
di impedimento permanente, dimissioni o  collocamento  a  riposo  del
presidente della Corte  dei  conti  le  funzioni  di  presidente  del
Consiglio sono svolte dal presidente aggiunto.