Art. 7 
 
                    Organizzazione del Consiglio 
 
  1.  Il  Consiglio  di  presidenza,  per  l'espletamento  delle  sue
funzioni, si avvale dell'Ufficio di segreteria e dell'Ufficio studi e
documentazione. Anche nelle sedute non pubbliche, partecipano,  salvo
diverso avviso del Consiglio, il direttore dell'Ufficio di segreteria
e il direttore dell'Ufficio studi e documentazione. 
  2. Il Consiglio acquisisce  ogni  informazione  necessaria  per  lo
svolgimento delle proprie funzioni e, per il tramite  del  segretario
generale, provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici
di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi
informativi esistenti nella Corte. 
  3. Ciascun componente, oltre che del necessario supporto tecnico  e
logistico, puo' avvalersi, qualora ne faccia richiesta, di  non  piu'
di due impiegati, anche a tempo pieno, individuati  d'intesa  con  il
segretario  generale,  per  l'espletamento  delle  proprie   funzioni
consiliari.