Art. 7 Organizzazione del Consiglio 1. Il Consiglio di presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di segreteria e dell'Ufficio studi e documentazione. Anche nelle sedute non pubbliche, partecipano, salvo diverso avviso del Consiglio, il direttore dell'Ufficio di segreteria e il direttore dell'Ufficio studi e documentazione. 2. Il Consiglio acquisisce ogni informazione necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e, per il tramite del segretario generale, provvede all'informatizzazione dei propri servizi ed uffici di supporto, con l'integrazione e l'accesso a tutti gli altri sistemi informativi esistenti nella Corte. 3. Ciascun componente, oltre che del necessario supporto tecnico e logistico, puo' avvalersi, qualora ne faccia richiesta, di non piu' di due impiegati, anche a tempo pieno, individuati d'intesa con il segretario generale, per l'espletamento delle proprie funzioni consiliari.