Art. 9 Ufficio di segreteria e Ufficio studi e documentazione 1. Spetta all'Ufficio di segreteria: a) assistere il Consiglio e le Commissioni nella programmazione e nello svolgimento dei lavori; b) curare gli adempimenti preliminari e successivi alle adunanze del Consiglio; c) curare la diffusione dei testi deliberati dal Consiglio, anche avvalendosi dell'Ufficio stampa della Corte; d) organizzare nel proprio ambito, secondo le indicazioni della Commissione per il monitoraggio ed avvalendosi dei sistemi informativi della Corte, un Ufficio statistico sull'attivita' dei magistrati della Corte; e) provvedere alla tenuta e custodia dei fascicoli personali dei magistrati della Corte secondo criteri predeterminati dal Consiglio con apposita delibera, curandone l'informatizzazione. 2. L'Ufficio studi e documentazione segue lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, nonche' il contenzioso relativo agli atti del Consiglio; cura la redazione di pareri e di studi specifici su richiesta delle competenti Commissioni o del Consiglio nelle materie di rispettiva competenza; segue le iniziative normative concernenti la Corte dei conti e ne informa il Consiglio tramite la Commissione competente; provvede alla ricerca e alla raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio. 3. L'Ufficio di segreteria e' diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5. Il magistrato direttore e' coadiuvato da un magistrato il quale e' anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. 4. All'Ufficio studi e documentazione e' preposto un magistrato coadiuvato da altro magistrato il quale e' anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. Il magistrato direttore cura il coordinamento con l'Ufficio legale e documentazione della Presidenza. 5. Entro un mese dall'insediamento del Consiglio, il presidente della Corte dei conti, sentito il presidente aggiunto ed il procuratore generale, sottopone al Consiglio tre nomi di magistrati per ciascuno dei seguenti incarichi: direzione e vice direzione dell'Ufficio di segreteria, direzione e vice-direzione dell'Ufficio studi e documentazione, allegandone i curricula. I componenti del Consiglio possono proporre altri nomi di magistrati, allegandone i curricula. 6. I magistrati di cui ai precedenti commi sono nominati, previa eventuale audizione dei candidati, dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di mancato raggiungimento del quorum, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La durata dell'incarico e' biennale ed e' rinnovabile una sola volta e, in ogni caso, non puo' eccedere quella del Consiglio. Le assegnazioni non possono essere ulteriormente prorogate o rinnovate. Essi possono essere revocati in qualsiasi momento con la maggioranza dei due terzi dei componenti. I magistrati di cui ai precedenti commi continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi titolari e comunque non oltre un mese dall'insediamento del Consiglio. 7. II carico di lavoro dei magistrati addetti all'Ufficio di segreteria ed all'Ufficio studi e' ridotto, salvo rinuncia degli interessati, in misura non inferiore alla meta'. I capi degli Uffici adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti, dandone comunicazione al Consiglio.