Art. 9 
 
       Ufficio di segreteria e Ufficio studi e documentazione 
 
  1. Spetta all'Ufficio di segreteria: 
    a) assistere il Consiglio e le Commissioni nella programmazione e
nello svolgimento dei lavori; 
    b) curare gli adempimenti preliminari e successivi alle  adunanze
del Consiglio; 
    c) curare la diffusione dei testi deliberati dal Consiglio, anche
avvalendosi dell'Ufficio stampa della Corte; 
    d) organizzare nel proprio ambito, secondo le  indicazioni  della
Commissione  per  il  monitoraggio   ed   avvalendosi   dei   sistemi
informativi della Corte, un  Ufficio  statistico  sull'attivita'  dei
magistrati della Corte; 
    e) provvedere alla tenuta e custodia dei fascicoli personali  dei
magistrati della Corte secondo criteri predeterminati  dal  Consiglio
con apposita delibera, curandone l'informatizzazione. 
  2. L'Ufficio  studi  e  documentazione  segue  lo  svolgimento  dei
procedimenti disciplinari, nonche' il contenzioso relativo agli  atti
del Consiglio; cura la redazione di pareri e di  studi  specifici  su
richiesta delle competenti Commissioni o del Consiglio nelle  materie
di rispettiva competenza; segue le iniziative  normative  concernenti
la Corte dei conti e ne informa il Consiglio tramite  la  Commissione
competente; provvede alla ricerca  e  alla  raccolta  sistematica  di
materiale di interesse del Consiglio. 
  3. L'Ufficio di segreteria e'  diretto  da  un  magistrato  che  ne
assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste
alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione,
salvo quanto previsto dal successivo art. 21, comma 5. Il  magistrato
direttore e' coadiuvato da un magistrato il quale e' anche deputato a
sostituirlo in caso di assenza od impedimento. 
  4. All'Ufficio studi e documentazione  e'  preposto  un  magistrato
coadiuvato  da  altro  magistrato  il  quale  e'  anche  deputato   a
sostituirlo  in  caso  di  assenza  od  impedimento.  Il   magistrato
direttore cura il coordinamento con l'Ufficio legale e documentazione
della Presidenza. 
  5. Entro un mese dall'insediamento  del  Consiglio,  il  presidente
della  Corte  dei  conti,  sentito  il  presidente  aggiunto  ed   il
procuratore generale, sottopone al Consiglio tre nomi  di  magistrati
per ciascuno dei  seguenti  incarichi:  direzione  e  vice  direzione
dell'Ufficio di segreteria, direzione e  vice-direzione  dell'Ufficio
studi e documentazione, allegandone i  curricula.  I  componenti  del
Consiglio possono proporre altri nomi di  magistrati,  allegandone  i
curricula. 
  6. I magistrati di cui ai precedenti commi  sono  nominati,  previa
eventuale  audizione  dei  candidati,  dal  Consiglio  a  maggioranza
assoluta dei  componenti;  in  caso  di  mancato  raggiungimento  del
quorum, si procede al ballottaggio fra i due  candidati  che  abbiano
riportato il maggior numero  di  voti.  La  durata  dell'incarico  e'
biennale ed e' rinnovabile una sola volta e, in ogni caso,  non  puo'
eccedere quella del Consiglio. Le  assegnazioni  non  possono  essere
ulteriormente prorogate o rinnovate. Essi possono essere revocati  in
qualsiasi momento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.  I
magistrati di cui ai precedenti commi continuano a svolgere  le  loro
funzioni fino all'insediamento dei  nuovi  titolari  e  comunque  non
oltre un mese dall'insediamento del Consiglio. 
  7. II carico  di  lavoro  dei  magistrati  addetti  all'Ufficio  di
segreteria ed all'Ufficio studi  e'  ridotto,  salvo  rinuncia  degli
interessati, in misura non inferiore alla meta'. I capi degli  Uffici
adottano   i   provvedimenti   organizzativi   conseguenti,   dandone
comunicazione al Consiglio.