IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO del Ministero dell'economia e delle finanze Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006); Visti la sentenza del Tribunale di Verona depositata in data 12 novembre 1994 e il successivo decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 6 dicembre 1994 con il quale, ai sensi della sopra citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e' stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. SIPA - Societa' italiana prodotti agroalimentari con sede legale in Padova, via Tommaseo n. 68, e si e' provveduto alla nomina dell'organo commissariale preposto alla predetta societa'; Visti la sentenza del Tribunale di Verona depositata in data 12 novembre 1994 ed il successivo decreto in data 7 dicembre 1994 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze), con il quale la procedura di amministrazione straordinaria e' stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla impresa del gruppo S.p.a. Arena finanziaria con attuale sede legale in Padova, via Tommaseo n. 68, codice fiscale n. 01300550017 e numero REA: PD - 385699, con la preposizione ad essa del medesimo organo commissariale nominato per la capogruppo; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 10 marzo 2003 (ora dello sviluppo economico) con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese in amministrazione straordinaria del gruppo SIPA i signori dott. Riccardo Bonivento, avv. Sergio Mancini e dott. Mario Melandri; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1 della legge n. 296/2006 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo SIPA in amministrazione straordinaria i signori dott. Riccardo Bonivento, dott. Wilmo Ferrari e prof. avv. Pierluigi Ronzani; Visto il decreto in data 29 gennaio 2016, depositato l'8 febbraio 2016, col quale il Tribunale di Verona ha omologato la proposta di concordato presentata dalla S.p.a. Mael e relativa alla S.p.a. Arena finanziaria; Vista l'istanza in data 13 febbraio 2017 con cui i commissari liquidatori riferiscono che e' stata completata l'esecuzione del concordato omologato, come attestato dalle relazioni in data 29 luglio e 26 ottobre 2016, corredata quest'ultima dai rendiconti datati 30 settembre 2016, vistate dal Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Verona; e sono stati trasferiti all'assuntore S.p.a. Mael gli accantonamenti destinati ai creditori irreperibili nei cui confronti l'assuntore rimane obbligato a retrocedere ogni singola quota di riparto, dietro ricevimento di semplice richiesta scritta, per un periodo di dieci anni; Vista altresi' la nota integrativa in data 11 dicembre 2018 con la quale i commissari liquidatori precisano che le azioni e/o le quote di tutte le societa' rientranti nel perimetro del concordato omologato sono divenute di proprieta' dell'assuntore Mael S.p.a., e che si debba pertanto procedere alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria senza la cancellazione delle stesse societa' dal registro imprese, al fine di non pregiudicare i diritti dell'assuntore, in specie per quanto riguarda i crediti fiscali acquisiti con il concordato medesimo; Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Arena finanziaria a norma dell'art. 6 della legge 3 aprile 1979, n. 95; Decreta: Art. 1 E' disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Arena finanziaria con attuale sede legale in Padova, via Tommaseo n. 68, codice fiscale n. 01300550017 e numero REA: PD - 385699.