IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e delle finanze recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Vista la determinazione n. 280/2009 del 5 giugno  2009,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   supplemento
ordinario  n.  156  dell'8  luglio  2009  relativa   al   regime   di
rimborsabilita' e prezzo del medicinale «Xarelto» (rivaroxaban); 
  Vista la domanda presentata in data 24 novembre 2017 con  la  quale
la societa' Bayer AG ha chiesto la  classificazione,  ai  fini  della
rimborsabilita'; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato prezzi e  rimborso
nella seduta del 18 febbraio 2019; 
  Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La   nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale   XARELTO
(rivaroxaban): «Trattamento della trombosi venosa  profonda  (TVP)  e
dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP
nell'adulto» per il dosaggio da 10 mg, e' rimborsata come segue. 
  Confezioni: 
    «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU)» 5 compresse - A.I.C. n.  038744013/E  (in  base  10);
classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €
11,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,14; 
    «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PP/ALU)» 5 compresse - A.I.C. n. 038744052/E (in base 10); classe di
rimborsabilita': «A»; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €  11,60;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,14; 
    «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PP/ALU)» 10 compresse - A.I.C. n. 038744064/E (in base  10);  classe
di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  23,20;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,29; 
    «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU)» 10 compresse - A.I.C. n. 038744025/E  (in  base  10);
classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €
23,20; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 38,29; 
    «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PP/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 038744076/E (in base  10);  classe
di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  €  69,60;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 114,87; 
    «10 mg compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU)» 30 compresse - A.I.C. n. 038744037/E  (in  base  10);
classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory  (IVA  esclusa):  €
69,60; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 114,87. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le
strutture di natura privato convenzionata con il  Servizio  sanitario
nazionale come da condizioni negoziali. 
  Alla presente indicazione della  specialita'  medicinale  «Xarelto»
(rivaroxaban) 10 mg si applica il PT web based. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi non rinnovabili.