Art. 10 
 
                          Demanio marittimo 
 
  1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area
marina protetta «Capo Milazzo», anche in  riferimento  alle  opere  e
concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono
disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento  di
cui all'art. 6, con le seguenti modalita': 
    a)  in  zona  A,  non  possono  essere   adottati   o   rinnovati
provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione
per quelli richiesti dal soggetto gestore  per  motivi  di  servizio,
sicurezza o ricerca scientifica; 
    b) in zona  B,  i  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio
marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali
competenti d'intesa con  il  soggetto  gestore,  tenuto  conto  delle
caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e   delle
finalita' istitutive; 
    c) in zona  C,  i  provvedimenti  relativi  all'uso  del  demanio
marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali
competenti previo parere del soggetto  gestore,  tenuto  conto  delle
caratteristiche  dell'ambiente  oggetto  della  protezione  e   delle
finalita' istitutive. 
  2. Al fine di assicurare  la  migliore  gestione  dell'area  marina
protetta «Capo Milazzo», nel termine di sessanta giorni  dall'entrata
in  vigore  del  presente  decreto  il  soggetto   gestore   richiede
all'amministrazione competente la ricognizione  dei  documenti  anche
catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali
in essere, con le rispettive date di scadenza, relative  al  suddetto
territorio. 
  3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale
difformita' o con  variazioni  essenziali,  secondo  quanto  previsto
all'art. 2, comma 1, della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  sono
acquisite  gratuitamente  al  patrimonio  del  soggetto  gestore,  in
conformita' alla loro natura giuridica e alla loro  destinazione,  il
quale  predispone  un  elenco  delle  demolizioni  da   eseguire   da
trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  4.  Gli  interventi  di  manutenzione  o  messa  in   sicurezza   e
completamento delle opere e degli  impianti  compresi  nel  perimetro
dell'area marina protetta «Capo Milazzo», previsti dagli strumenti di
programmazione territoriale vigenti alla data  di  pubblicazione  del
presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della
fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto  gestore
dell'area marina protetta  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle  caratteristiche
dell'ambiente  dell'area  marina  protetta  e  delle  sue   finalita'
istitutive. 
  5. Eventuali interventi di restauro  ambientale,  installazione  di
strutture antistrascico e a fini di ripopolamento,  ripristino  delle
condizioni naturali e  ripascimento  delle  spiagge,  progettati  nel
rispetto delle normative vigenti in  materia,  delle  caratteristiche
dell'ambiente  dell'area  marina  protetta  e  delle  sue   finalita'
istitutive, sono  realizzabili,  d'intesa  con  il  soggetto  gestore
dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.