Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  «accesso»,  l'ingresso,  da  terra  e  da  mare,  all'interno
dell'area marina protetta delle unita'  nautiche  al  solo  scopo  di
raggiungere porti, approdi,  aree  predisposte  all'ormeggio  o  aree
individuate dove e' consentito l'ancoraggio; 
    b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione
di individui di specie  animali  e  vegetali  in  ambiente  acquatico
mediante il controllo, parziale o totale, diretto  o  indiretto,  del
ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; 
    c) «ancoraggio», l'insieme delle  operazioni  per  assicurare  la
tenuta al fondale  delle  unita'  navali,  effettuato  esclusivamente
dando fondo all'ancora; 
    d) «balneazione», l'attivita' esercitata a  fine  ricreativo  che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo'  essere  praticata
anche con l'impiego di  maschera  e  boccaglio,  pinne,  calzature  e
guanti (snorkeling) e che puo' comportare il calpestio dei fondali  e
dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; 
    e) «campi ormeggio», detti anche campi  boe,  aree  adibite  alla
sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli  ancorati  al
fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della
navigazione; 
    f) «immersione subacquea», l'insieme delle  attivita'  effettuate
con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari  per  la  respirazione
(autorespiratori), in  modo  individuale  o  in  gruppo,  finalizzate
all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o
istruttori; 
    g) «monitoraggio»,  l'osservazione  costante  dell'andamento  dei
parametri indicatori dello stato e  dei  processi,  finalizzata  alla
valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; 
    h) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi  costruzione
destinata al trasporto per acqua; 
    i) «ormeggio»,  l'insieme  delle  operazioni  per  assicurare  le
unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina,  molo  o
pontile,  ovvero  a  un'opera  mobile,   in   punti   localizzati   e
predisposti, quale pontile o gavitello; 
    j) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia
sportiva, esercitata in immersione; 
    k) «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta  come  piccola  pesca
artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n.
293 e nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce
le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo  delle
proprie  imbarcazioni   un   certo   numero   di   persone,   diverse
dall'equipaggio,  per  lo  svolgimento   di   attivita'   turistico -
ricreative; 
    l) «piccola pesca artigianale», la pesca  costiera  esercitata  a
scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza  fuori
tutto  inferiore  a  12  metri  esercitata  con  attrezzi  da  posta,
ferrettara, palangari, lenze e arpioni,  come  previsto  dal  decreto
ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e  integrazioni
e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento UE  n.  1380/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013  relativo
alla politica comune della pesca, nonche' le modifiche apportate alla
politica comune della  pesca  con  il  regolamento  UE  2015/812  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015; 
    m)   «ripopolamento   attivo»,   l'attivita'   di   traslocazione
artificiale di individui appartenenti ad una entita'  faunistica  che
e' gia' presente nell'area di rilascio; 
    n) «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e  con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto,
come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18  luglio
2005, n. 171 e successive integrazioni; 
    o) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone
sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.