Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio; b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti (snorkeling) e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione; f) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori; g) «monitoraggio», l'osservazione costante dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; h) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; i) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello; j) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; k) «pescaturismo», l'attivita' riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico - ricreative; l) «piccola pesca artigianale», la pesca costiera esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento UE n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, nonche' le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento UE 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015; m) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio; n) «unita' da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive integrazioni; o) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.