Art. 7 Gestione dell'area marina protetta 1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Milazzo», ai sensi dell'art. 19 della legge n. 394 del 1991, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, e' affidata provvisoriamente al consorzio di gestione omonimo e appositamente costituito. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal regolamento di cui all'art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Con successivo decreto ministeriale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedera' ad affidare la gestione definitiva dell'area marina protetta, sentiti la regione e gli Enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998, come modificato dall'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta «Capo Milazzo» a cui deve attenersi il soggetto gestore. 5. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto del termine per la predisposizione di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui all'art. 8; c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto dal regolamento di disciplina di cui all'art. 6, dalla convenzione di cui al comma 4, dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'art. 8 e dalla normativa vigente in materia.