Art. 7 
 
                 Gestione dell'area marina protetta 
 
  1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Milazzo»,  ai  sensi
dell'art. 19 della legge n. 394 del 1991, come integrato dall'art. 2,
comma 37, della legge n.  426  del  1998  e  successive  modifiche  e
integrazioni, e' affidata provvisoriamente al consorzio  di  gestione
omonimo e appositamente costituito. 
  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure
per l'acquisto e l'installazione  dei  segnalamenti  marittimi  e  di
quanto  necessiti  a  dare  precisa  conoscenza  della  delimitazione
dell'area  marina  protetta  e  della  sua  zonazione  prevista   dal
regolamento di cui  all'art.  6,  conformemente  alle  direttive  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Con successivo decreto ministeriale, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare  provvedera'  ad  affidare  la
gestione definitiva dell'area marina protetta, sentiti la  regione  e
gli Enti  locali  territorialmente  interessati,  ad  enti  pubblici,
istituzioni scientifiche o associazioni  ambientaliste  riconosciute,
anche consorziati tra loro,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  2,
comma 37, della legge n. 426 del 1998, come modificato dall'art.  17,
comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93. 
  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita'
per lo svolgimento  delle  attivita'  di  gestione  dell'area  marina
protetta «Capo Milazzo» a cui deve attenersi il soggetto gestore. 
  5. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: 
    a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed
utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art.  8  della  legge  31
luglio 2002, n. 179; 
    b) il rispetto del termine per la predisposizione  di  esecuzione
ed organizzazione dell'area marina protetta di cui all'art. 8; 
    c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in
materia di segnalazione delle aree marine protette. 
  6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, previa messa in mora del soggetto gestore,  puo'  revocare  con
proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata
inadempienza,  inosservanza,  irregolarita'  da  parte  del  soggetto
gestore a quanto previsto dal presente  decreto  dal  regolamento  di
disciplina di cui all'art. 6, dalla convenzione di cui  al  comma  4,
dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui  all'art.  8  e
dalla normativa vigente in materia.