Art. 9 
 
                       Commissione di riserva 
 
  1. La Commissione di riserva, di cui all'art.  28,  comma  3  della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata  dall'art.  2,  comma
339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituita con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
presso il soggetto cui  e'  delegata  la  gestione  dell'area  marina
protetta «Capo Milazzo», affianca il soggetto delegato nella gestione
dell'area,  formulando  proposte  e  suggerimenti  per  tutto  quanto
attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed  esprimendo  il
proprio parere in merito a: 
    il regolamento di esecuzione e di organizzazione di cui  all'art.
8, e le successive proposte di aggiornamento; 
    la  proposta  di  aggiornamento  del  decreto  istitutivo  e  del
regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui  all'art.
11, comma 2; 
    il programma annuale relativo alle spese di gestione; 
    le relazioni  sul  funzionamento  e  lo  stato  dell'area  marina
protetta; 
    gli atti e  le  procedure  comunque  incidenti  sull'area  marina
protetta. 
  2. Il parere della Commissione di riserva e' reso  nel  termine  di
trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte  del  soggetto
gestore;  decorso  tale  termine,   il   soggetto   gestore   procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non  possa  essere  rispettato  il  termine  di  cui  al
presente comma, tale termine puo'  essere  interrotto  per  una  sola
volta e, in tal caso, il  parere  deve  essere  reso  definitivamente
entro quindici  giorni  dal  ricevimento  degli  elementi  istruttori
integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilita'
per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al
presente comma, per la  necessita'  di  ottenere  ulteriori  elementi
istruttori  conseguentemente   all'emersione   di   nuovi   fatti   o
circostanze successivamente conosciuti. 
  3.  Ai  componenti  della  Commissione  di  riserva  non   spettano
compensi,  gettoni  o  emolumenti.  I  rimborsi  spese,  strettamente
connessi alle riunioni della  Commissione  e  al  suo  funzionamento,
gravano sui  capitoli  di  spesa  dell'area  marina  protetta  e  non
costituiscono ulteriori oneri a carico dello Stato.