Art. 9 Commissione di riserva 1. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28, comma 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dall'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto cui e' delegata la gestione dell'area marina protetta «Capo Milazzo», affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere in merito a: il regolamento di esecuzione e di organizzazione di cui all'art. 8, e le successive proposte di aggiornamento; la proposta di aggiornamento del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 11, comma 2; il programma annuale relativo alle spese di gestione; le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta; gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta. 2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilita' per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessita' di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti. 3. Ai componenti della Commissione di riserva non spettano compensi, gettoni o emolumenti. I rimborsi spese, strettamente connessi alle riunioni della Commissione e al suo funzionamento, gravano sui capitoli di spesa dell'area marina protetta e non costituiscono ulteriori oneri a carico dello Stato.