Art. 14 
 
                 Richiesta di intervento dello Stato 
 
  1. Qualora l'Emittente intenda fare  ricorso  all'intervento  dello
Stato trasmette al Ministero, all'Autorita' competente, e alla  Banca
d'Italia, una richiesta contenente: 
    a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione  delle  azioni
dell'Emittente chiesta al Ministero; 
    b) l'indicazione dell'entita'  del  patrimonio  netto  contabile,
individuale e consolidato, alla data della richiesta e l'entita'  del
fabbisogno  di  capitale  regolamentare  da  colmare,  tenendo  conto
dell'attuazione del Programma; 
    c) l'attestazione di impegni di cui all'art. 16; 
    d) il piano di  ristrutturazione  (il  «Piano»),  predisposto  in
conformita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti
di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione  delle  banche
nel contesto della crisi finanziaria. 
  2. La  Banca  d'Italia  acquisisce  l'asseverazione,  da  parte  di
esperti indipendenti da essa nominati a spese  dell'Emittente,  della
valutazione di cui all'art. 17, comma 4. 
  3. Gli esperti indipendenti previsti dal comma 2 non  devono  avere
incorso ne' devono avere intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni
di affari,  professionali  o  finanziarie  con  l'Emittente  tali  da
comprometterne l'indipendenza. 
  4. L'Emittente presenta inoltre: 
    a) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui  all'art.  20,
comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione,
predisposta da un esperto indipendente ai  sensi  del  comma  3,  del
valore economico ad essi attribuibile al  fine  della  determinazione
del tasso di conversione, in ipotesi di continuita' aziendale; 
    b) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente
ai sensi  del  comma  3,  dell'effettivo  valore  delle  attivita'  e
passivita' dell'Emittente senza considerare alcuna forma di  supporto
pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a  liquidazione
alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato,
nonche' di quanto in tale caso  verrebbe  corrisposto  pro  quota  ai
titolari degli strumenti e prestiti di cui all'art. 20, comma 2. 
  5. La  Banca  d'Italia  acquisisce  l'asseverazione,  da  parte  di
esperti indipendenti di cui ai commi 2 e 3: 
    a) del valore economico risultante  dalla  valutazione  trasmessa
dall'Emittente ai sensi del comma 4, lettera a); 
    b) della stima trasmessa ai sensi del comma 4, lettera b).