Art. 5 
 
                        Garanzia dello Stato 
 
  1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile
e a prima richiesta. 
  2. La garanzia copre il capitale e gli interessi. 
  3. Il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'art.  2
con durata superiore ai 3 anni sui  quali  puo'  essere  prestata  la
garanzia dello Stato, non puo'  eccedere  -  salvo  casi  debitamente
giustificati - un terzo del valore nominale  totale  degli  strumenti
finanziari emessi dall'Emittente e garantiti  dallo  Stato  ai  sensi
dell'art. 1. 
  4. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello
Statole passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.