Art. 6 
 
              Corrispettivo della garanzia dello Stato 
 
  1. Gli oneri economici della garanzia sono determinati  sulla  base
della  valutazione  del  rischio  dell'operazione  con  le   seguenti
modalita': 
    a) per passivita' con durata originaria di almeno dodici mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
      1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e 
      2) una commissione basata sul rischio  eguale  al  prodotto  di
0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come
segue: la meta' del rapporto fra  la  mediana  degli  spread  ((  sui
contratti di credit default swap (CDS) )) a cinque anni nei tre  anni
che terminano il mese precedente la data di emissione della  garanzia
registrati  per  un  campione  di  grandi  banche,   definito   dalla
Commissione europea, insediate in paesi dell'area  euro  appartenenti
alla medesima classe  di  rating  del  debito  senior  e  la  mediana
dell'indice iTraxx Europe Senior Financial  a  5  anni  nello  stesso
periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto fra la mediana  degli
spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti  gli  Stati  membri
dell'Unione europea e la  mediana  degli  spread  sui  contratti  CDS
senior a 5 anni dello Stato italiano  nel  medesimo  periodo  di  tre
anni; 
    b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al  numero
2) della lettera a), e' computata per la meta'; 
    c) per passivita' con durata originaria inferiore a dodici  mesi,
e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi: 
      1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e 
      2) una commissione basata  sul  rischio  eguale  a  0,40  punti
percentuali. 
  2. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating
rilevante per il calcolo della commissione e'  quello  piu'  elevato.
Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili  siano  piu'  di
tre, il rating rilevante e' il secondo piu' elevato. 
  3. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al
momento della concessione della garanzia. 
  4. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare
nominale degli strumenti  finanziari  per  i  quali  e'  concessa  la
garanzia. Le commissioni dovute sono  versate,  in  rate  trimestrali
posticipate, con le modalita' indicate (( all'art. 22, comma 4 )). Le
relative quietanze sono trasmesse al Ministero dell'economia e  delle
finanze,   Dipartimento   del   Tesoro,   di   seguito    denominato:
«Dipartimento del Tesoro». 
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato
sentita  la  Banca  d'Italia,  puo'  variare,  tenuto   conto   delle
condizioni di mercato,  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle
commissioni del presente articolo (( in conformita' alle decisioni ))
della Commissione europea. Le  variazioni  non  hanno  effetto  sulle
operazioni gia' in essere. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'art. 7-bis della citata legge n. 130  del
          1999 e' riportato nelle Note all'art. 2.