(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
        Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni 
 
    1. Il rinnovo della convenzione sara' efficace  e  produttivo  di
effetti solo  dopo  l'autorizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico di cui alle premesse e in conformita' a quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016  e
27, comma 1, della  legge  24  novembre  2000,  n.  34  e  successive
modificazioni e scadra' il 31  dicembre  2020,  in  coerenza  con  la
scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1,  comma
4, del decreto-legge n. 189/2016. 
    2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra
le Parti ed opportunamente formalizzati secondo la vigente normativa. 
    3. Invitalia si impegna a  procedere,  nelle  more  del  rilascio
dell'autorizzazione di cui al primo  comma,  allo  svolgimento  delle
attivita' oggetto della convenzione ed il  Commissario  straordinario
si impegna a riconoscere a  Invitalia  tutti  i  costi  dalla  stessa
sostenuti per l'esecuzione delle attivita' medesime.