Art. 3. Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni 1. Il rinnovo della convenzione sara' efficace e produttivo di effetti solo dopo l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui alle premesse e in conformita' a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 34 e successive modificazioni e scadra' il 31 dicembre 2020, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016. 2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra le Parti ed opportunamente formalizzati secondo la vigente normativa. 3. Invitalia si impegna a procedere, nelle more del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, allo svolgimento delle attivita' oggetto della convenzione ed il Commissario straordinario si impegna a riconoscere a Invitalia tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attivita' medesime.