Art. 2 
 
  1. La proroga di cui al precedente art. 1 si applica  a  condizione
che gli Atenei presso i quali le anzidette scuole di specializzazione
sono istituite dimostrino, alla data di chiusura delle  procedure  di
accreditamento relative all'A.A.  2018/2019,  di  avere  adottato  le
deliberazioni finalizzate all'avvio delle procedure  di  reclutamento
necessarie  al  raggiungimento  dei  predetti  requisiti  di  docenza
nell'A.A. 2018/2019 di riferimento delle scuole di specializzazione. 
  2. La condizione di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e'
verificata a cura dell'osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica in  sede  di  proposta  di  accreditamento  per  l'A.A.
2018/2019. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Repubblica italiana. 
 
     Roma, 28 febbraio 2019 
 
                                         Il Ministro dell'istruzione, 
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                 Bussetti             
Il Ministro della salute 
         Grillo