Art. 3. 
 
Allegato  4/2  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la
                      contabilita' finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: 
     a)  al  paragrafo  5.3.3  sono   soppresse   le   parole   "fino
all'esercizio 2015," in tutti i casi in cui ricorrono; 
     b) al paragrafo  5.3.3,  dopo  le  parole  "La  copertura  degli
investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, puo' essere
costituita da: l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o
6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica  perfezionata
o,  l'autorizzazione  all'indebitamento  con  legge  regionale"  sono
inserite le seguenti "nei  casi  previsti  dalla  legge21  "  con  la
seguente nota "(21) In attuazione dell'articolo 40, commi 1 e  2  del
presente decreto, le regioni hanno finanziato i  propri  investimenti
con il "debito autorizzato e non contratto" fino all'esercizio  2015.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 688-bis, dell'articolo 1, della
legge 208/2015, nell'esercizio 2016, le  regioni  in  regola  con  in
tempi di pagamento dei  propri  debiti  commerciali  hanno  avuto  la
possibilita'  di  utilizzare  tale  forma  di  copertura  dei  propri
investimenti. L'articolo 40, comma 2-bis  prevede  che,  a  decorrere
dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori
annuali di tempestivita' dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo
le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231,  e
successive modificazioni, possono autorizzare spese  di  investimento
la cui copertura e' costituita da debito da contrarre  solo  per  far
fronte a esigenze effettive di cassa."; 
     c) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole "La copertura  finanziaria
delle spese di  investimento  imputate  agli  esercizi  successivi  a
quello in corso di gestione  puo'  essere  costituita  da  una  delle
seguenti modalita' alternative: l'accertamento di un'entrata imputata
al titolo 4, 5 o  6  delle  entrate,  a  seguito  di  un'obbligazione
giuridica  perfezionata  o,  l'autorizzazione  all'indebitamento  con
legge regionale" sono inserite le seguenti "nei casi  previsti  dalla
legge; 
     d) dopo il paragrafo 5.3.4 e' inserito il seguente: 
  "5.3.4-bis La copertura degli  investimenti  costituita  da  debito
autorizzato e non contratto (solo per le regioni). 
  A decorrere  dall'esercizio  2018,  possono  autorizzare  spese  di
investimento la cui copertura e' costituita da  debito  da  contrarre
solo le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che
nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali  di
tempestivita'  dei  pagamenti  calcolati  e  pubblicati  secondo   le
modalita' stabilite dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9  ottobre  2002,  n.  231,  e
successive modificazioni. 
  La possibilita' di effettuare investimenti con copertura costituita
da debito non contratto e' autorizzata con legge regionale, anche con
riferimento agli esercizi successivi, ed e' soggetta alla  disciplina
ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito. 
  La copertura da debito autorizzato e non  contratto  si  forma  con
riferimento a ciascuno degli esercizi di  imputazione  degli  impegni
per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del  fondo
pluriennale vincolato. 
  In sede di rendiconto, il debito "autorizzato e non contratto" puo'
determinare un "disavanzo da debito autorizzato e non contratto",  in
quanto, a fronte degli impegni per spese  di  investimento  non  sono
state accertate le correlate entrate. 
  Tale disavanzo e' ripianato attraverso la  contrazione  del  debito
negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di
cassa, a meno della formazione di risultati di competenza  finanziari
positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo
di evitare definitivamente il ricorso al debito. 
  Per il recupero della  quota  del  disavanzo  derivante  da  debito
autorizzato e non contratto e' prevista in bilancio una voce distinta
rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla  gestione,
denominata  "Disavanzo  derivante  dal  debito  autorizzato   e   non
contratto". A fronte  di  tale  voce,  in  entrata  e'  iscritto  uno
stanziamento di importo corrispondente riguardante le  accensioni  di
prestiti, che sara' oggetto di accertamento in presenza di  effettive
esigenze di cassa. 
  Il "disavanzo da debito autorizzato e non contratto" non  si  forma
in  presenza  di  maggiori  accertamenti  di  entrate  rispetto  alle
previsioni di bilancio registrati nel corso dell'esercizio in cui  e'
impegnata  la  spesa  di  investimento,  destinati   alla   copertura
dell'investimento secondo le modalita' previste dall'articolo 51  del
presente decreto, comma 2, lettera g-bis ."; 
     e) al paragrafo 5.3.5, dopo le parole  "entrambi  i  due  ultimi
esercizi" sono inserite le seguenti "nuovo e  aggiuntivo  rispetto  a
quello registrato nell'esercizio precedente"; 
     f) al paragrafo 5.3.5, le parole  "da  disavanzo  tecnico  e  da
debito autorizzato e non contratto  dalle  regioni"  sono  sostituite
dalle seguenti "da disavanzo tecnico, da  debito  autorizzato  e  non
contratto  dalle  regioni  e  dal  disavanzo  in  corso  di   ripiano
pluriennale riguardante gli esercizi successivi a quello  in  cui  e'
stata ripianata la prima quota"; 
     g) dopo il paragrafo 5.3.11 sono inseriti i seguenti: 
  "5.3.12 La registrazione  contabile  delle  spese  per  il  livello
  minimo  di  progettazione  richiesto  per   l'inserimento   di   un
  intervento  nel  programma  triennale   dei   lavori   pubblici   e
  nell'elenco annuale36 
  La spesa riguardante il livello minimo di  progettazione  richiesto
  ai fini dell'inserimento di un intervento nel  programma  triennale
  dei lavori pubblici37 , e' registrata nel  bilancio  di  previsione
  prima dello stanziamento riguardante l'opera cui  la  progettazione
  si riferisce. 
  Per tale ragione, affinche' la spesa di progettazione possa  essere
  contabilizzata tra gli investimenti, e' necessario che i  documenti
  di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali
  riguardanti  gli  investimenti  e  la  realizzazione  delle   opere
  pubbliche  (DUP,  DEFR  o  altri  documenti   di   programmazione),
  individuino in modo specifico l'investimento  a  cui  la  spesa  di
  progettazione e' destinata,  prevedendone  altresi'  le  necessarie
  forme di finanziamento. 
  In tal caso, la spesa di progettazione  "esterna",  consistente  in
  una delle fattispecie previste dall'art. 24, comma  1,  esclusa  la
  lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016, e' registrata, nel  rispetto
  della natura economica della spesa, al Titolo II della spesa,  alla
  voce U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione
  di  investimenti"  del  modulo  finanziario  del  piano  dei  conti
  integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto. 
  I  principi  contabili  riguardanti  la  progettazione  esterna  si
  applicano  anche  alle  ipotesi  di  ricorso  a  una  centrale   di
  committenza o a soggetti aggregatori qualificati.38 
  Nel caso di progettazione "interna", di cui al comma 1, lettera a),
  dell'art. 24, d.lgs.  n.  50  del  2016,  le  relative  spese  sono
  contabilizzate secondo la natura economica delle stesse al Titolo I
  o al Titolo II della spesa.39 
  La capitalizzazione delle spese riguardanti il  livello  minimo  di
  progettazione  e'  effettuata   attraverso   le   scritture   della
  contabilita'  economico  patrimoniale   e   non   richiede   alcuna
  rilevazione in contabilita' finanziaria40 . 
  Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita  da  un
  contributo per il finanziamento dell'opera, comprensivo della spesa
  di progettazione, concesso nell'esercizio successivo  a  quello  in
  cui e' stata impegnata la spesa concernente la  progettazione,  per
  la quota riguardante la progettazione il contributo e' gestito come
  entrata libera,  in  quanto  il  relativo  vincolo  e'  gia'  stato
  realizzato,  e  puo'  essere  destinato  alla  copertura  di  spese
  correnti. 
 
 -------- 
  36 L'art. 21, comma 3, del Codice dei  contratti  pubblici  prevede
 l'inserimento  obbligatorio,  nel  programma  triennale  dei  lavori
 pubblici e nell'elenco annuale, delle opere il cui  importo  stimato
 sia pari o superiore a 100.000 euro. Per i lavori di importo pari  o
 superiore a 1.000.000 euro,  ai  fini  dell'inserimento  nell'elenco
 annuale, le  amministrazioni  devono  approvare  preventivamente  il
 progetto di fattibilita' tecnica ed economica.  Il  successivo  art.
 23, comma 4, prevede che "E' consentita,  altresi',  l'omissione  di
 uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione,  purche'  il
 livello successivo contenga  tutti  gli  elementi  previsti  per  il
 livello omesso, salvaguardando la qualita' della progettazione". 
 
 -------- 
  37 Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma  4;  e
 27, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
 dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari  o
 superiore a  100.000  euro  devono  essere  inserite  nel  programma
 triennale  dei  lavori  pubblici  e   nell'elenco   annuale   previa
 approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente,  a
 seconda dei casi, il documento  di  fattibilita'  delle  alternative
 progettuali, il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica,  il
 progetto definitivo, esecutivo  o  una  soluzione  progettuale  che,
 omettendo l'approvazione di uno  o  piu'  livelli  di  progettazione
 precedenti, contenga tutti  gli  elementi  previsti  per  i  livelli
 omessi. 
 
 -------- 
  38 In tali ipotesi, si precisa che: 
 a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il  ricorso
 ad una centrale di  committenza  per  l'aggiudicazione  di  appalti,
 nonche' la  stipula  e  l'esecuzione  di  contratti  riguardanti  la
 progettazione  per  conto  di  un'altra  amministrazione   o   ente,
 determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a
 seguito delle quali  l'amministrazione  o  ente  destinatario  della
 progettazione registra gli impegni di spesa concernenti il  compenso
 a favore della centrale di  committenza  o  gli  eventuali  rimborsi
 previsti  contrattualmente  e  prenota  le  spese   riguardanti   la
 progettazione; 
 b)  a  seguito  della  formale  attivazione   delle   procedure   di
 affidamento  della  progettazione  da  parte   della   centrale   di
 committenza,   nei   casi   previsti   dai    principi    contabili,
 l'amministrazione o ente appaltante  destinatario  dell'opera,  puo'
 conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio; 
 c) salvo il caso di esecuzione  anticipata  prevista  dall'art.  32,
 comma 13, del d-lgs. 50  del  2016,  a  seguito  della  stipula  del
 contratto riguardante la progettazione da parte  della  centrale  di
 committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della
 stessa, sono registrati gli impegni riguardanti le  relative  spese,
 imputati contabilmente nel rispetto del principio  della  competenza
 finanziaria. 
 
 -------- 
  39 Ad esempio, gli stipendi al personale dell'ente incaricato della
 progettazione sono classificati tra le  spese  di  personale  (spesa
 contente), mentre l'acquisto di macchinari  necessari  al  personale
 che provvede alla progettazione e' classificato tra gli "Impianti  e
 Macchinari" (spese di investimento). 
 
 -------- 
  40 In contabilita' economico  patrimoniale,  per  la  registrazione
 delle spese di  progettazione  si  rinvia  al  paragrafo  6.1.2  del
 principio applicato  della  contabilita'  economico  patrimoniale  e
 all'OIC  16.  Per  la  registrazione  e  la  capitalizzazione  delle
 immobilizzazioni in corso in contabilita' economico patrimoniale  si
 rinvia  all'esempio  n.  3  dell'Appendice  tecnica  del   principio
 applicato della contabilita' economico patrimoniale. 
 
 
  5.3.13 La registrazione  contabile  delle  spese  di  progettazione
  riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro 
  La spesa concernente gli interventi di valore stimato  inferiore  a
  100.000 euro e' stanziata in bilancio anche se detti interventi non
  sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. 
  In tali casi, la spesa di progettazione e' registrata nel Titolo II
  della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti  l'opera
  complessiva,  sia  nel  caso  di  progettazione  interna   che   di
  progettazione esterna, in attuazione dell'art. 113,  comma  1,  del
  Codice, il quale prevede "Gli oneri  inerenti  alla  progettazione,
  alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla
  vigilanza,  ai  collaudi  tecnici  e  amministrativi  ovvero   alle
  verifiche di conformita, al collaudo statico,  agli  studi  e  alle
  ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza  e  di
  coordinamento  e  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
  esecuzione quando previsti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  9
  aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e  specialistiche
  necessari per la redazione di un  progetto  esecutivo  completo  in
  ogni dettaglio  fanno  carico  agli  stanziamenti  previsti  per  i
  singoli appalti di lavori,  servizi  e  forniture  negli  stati  di
  previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti". 
  In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della
  progettazione sono classificati tra le spese  di  personale  (spesa
  corrente)41 . La  capitalizzazione  di  tali  spese  e'  effettuata
  attraverso le scritture della contabilita' economico patrimoniale e
  non richiede alcuna rilevazione in contabilita' finanziaria. 
 
 -------- 
  41 Gli incentivi per funzioni  tecniche  ex  art.  113  del  d.lgs.
 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto  per
 i singoli lavori ai sensi del comma  5-bis  dello  stesso  articolo;
 cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG  del  10  aprile
 2018. 
 
 
  5.3.14 La registrazione contabile delle spese  per  gli  interventi
  inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e  nell'elenco
  annuale 
  A seguito della validazione42 del livello di  progettazione  minima
  previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del  2016,  gli  interventi
  sono inseriti nel programma triennale dei lavori  pubblici43  e  le
  relative spese  sono  stanziate  nel  Titolo  II  del  bilancio  di
  previsione. 
  L'inserimento di un intervento nel programma triennale  dei  lavori
  pubblici44 consente l'iscrizione nel bilancio di  previsione  degli
  stanziamenti riguardanti l'ammontare  complessivo  della  spesa  da
  realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria
  cd. potenziata. In particolare, nei casi in  cui  la  copertura  di
  tali spese risulti costituita da  entrate  esigibili  nel  medesimo
  esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di
  previsione gli stanziamenti di entrata e  di  spesa  sono  iscritti
  distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilita'. 
  Nei casi in cui la copertura di tali spese  risulti  costituita  da
  entrate esigibili anticipatamente rispetto  all'esigibilita'  delle
  spese correlate, nel bilancio di previsione e'  iscritto  il  fondo
  pluriennale vincolato di spesa. 
  Gli stanziamenti sono interamente prenotati  a  seguito  dell'avvio
  del procedimento di spesa45 , e sono via via  impegnati  a  seguito
  della stipula46 dei contratti concernenti le fasi di  progettazione
  successive  al  minimo  o  la  realizzazione  dell'intervento.  Gli
  impegni sono imputati  contabilmente  nel  rispetto  del  principio
  della  competenza  finanziaria  cd.   potenziata.   La   spesa   di
  progettazione riguardante i  livelli  successivi  a  quello  minimo
  richiesto  per  l'inserimento  di  un  intervento   nel   programma
  triennale dei lavori pubblici  e'  registrata  nel  titolo  secondo
  della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti  l'opera
  complessiva,  sia  nel  caso  di  progettazione  interna   che   di
  progettazione esterna, in attuazione dell'art. 113,  comma  1,  del
  Codice, il quale prevede "Gli oneri  inerenti  alla  progettazione,
  alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla
  vigilanza,  ai  collaudi  tecnici  e  amministrativi  ovvero   alle
  verifiche di conformita', al collaudo statico, agli  studi  e  alle
  ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza  e  di
  coordinamento  e  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
  esecuzione quando previsti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  9
  aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e  specialistiche
  necessari per la redazione di un  progetto  esecutivo  completo  in
  ogni dettaglio  fanno  carico  agli  stanziamenti  previsti  per  i
  singoli appalti di lavori,  servizi  e  forniture  negli  stati  di
  previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti". 
  In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della
  progettazione sono classificati tra le spese  di  personale  (spesa
  corrente)47 . La  capitalizzazione  di  tali  spese  e'  effettuata
  attraverso le scritture della contabilita' economico patrimoniale e
  non richiede alcuna rilevazione in contabilita' finanziaria. 
  I principi contabili riguardanti la registrazione  contabile  degli
  interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici  si
  applicano  anche  alle  ipotesi  di  ricorso  a  una  centrale   di
  committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con  le  seguenti
  precisazioni: 
     a) la firma della  convenzione  o  dell'accordo  riguardante  il
     ricorso ad una centrale di committenza per  l'aggiudicazione  di
     appalti, la stipula e l'esecuzione di  contratti  per  conto  di
     un'altra amministrazione o ente  determinano  la  formazione  di
     obbligazioni giuridiche tra le  parti,  a  seguito  delle  quali
     l'amministrazione o ente destinatario  dell'opera  registra  gli
     impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale
     di   committenza   e    gli    eventuali    rimborsi    previsti
     contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione
     dell'opera; 
     b) a  seguito  della  formale  attivazione  delle  procedure  di
     affidamento dell'opera da parte della centrale  di  committenza,
     nei casi previsti dai principi  contabili,  l'amministrazione  o
     ente  destinatario   dell'opera   puo'   conservare   il   fondo
     pluriennale vincolato stanziato in bilancio; 
     c) a seguito della stipula del contratto  di  appalto  da  parte
     della centrale di committenza per conto  dell'amministrazione  o
     ente destinatario  della  stessa  sono  registrati  gli  impegni
     riguardanti  le  relative  spese,  imputati  contabilmente   nel
     rispetto del principio della competenza finanziaria."; 
 
 -------- 
  42 42 Si fa riferimento alla validazione di  cui  all'articolo  26,
 comma 8, del dlg. 50 del 2016 
 
 -------- 
  43 L'art. 21, comma 3, del d.lgs.  50  del  2016  prevede  che  "Il
 programma triennale dei lavori pubblici e i  relativi  aggiornamenti
 annuali contengono i  lavori  il  cui  valore  stimato  sia  pari  o
 superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del  codice
 unico di progetto di cui all'articolo 11,  della  legge  16  gennaio
 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima armualita', per i  quali
 deve essere riportata l'indicazione dei mezzi  finanziari  stanziati
 sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
 in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a  statuto
 ordinario o di altri enti pubblici". 
 
 -------- 
  44 L'art. 3, comma  6,  del  DM  Programmazione  prevede  che  "Per
 ciascun lavoro di  cui  al  comma  1,  nel  programma  triennale  e'
 riportato  l'importo   complessivo   stimato   necessario   per   la
 realizzazione di detto lavoro, comprensivo del le  forniture  e  dei
 servizi connessi alla realizzazione  dello  stesso,  inseriti  nella
 programmazione biennale di cui all'articolo 6.  Nell'elenco  annuale
 per ciascun lavoro e' riportato l'importo complessivo  del  relativo
 quadro economico". 
 
 
 -------- 
  45  Ogni  procedimento  amministrativo  che  comporta  spesa   deve
 trovare, fin  dall'avvio,  la  relativa  attestazione  di  copertura
 finanziaria  ed   essere   prenotato   nelle   scritture   contabili
 dell'esercizio individuato nel provvedimento  che  ha  originato  il
 procedimento di spesa. 
 
 -------- 
  46 Salvo i casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 32,  comma
 13, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei quali l'impegno e'  registrato  a
 seguito dell'aggiudicazione. 
 
 -------- 
  47 Gli incentivi per funzioni  tecniche  ex  art.  113  del  d.lgs.
 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto  per
 i singoli lavori ai sensi del comma  5-bis  dello  stesso  articolo;
 cfr. delibera Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2018/QMIG  del  10  aprile
 2018. 
 
 
  h) il paragrafo 5.4 e' sostituito dai seguenti: 
 
  "5.4 Il Fondo pluriennale vincolato 
  5.4.1 Il fondo  pluriennale  vincolato  e'  un  saldo  finanziario,
costituito da risorse gia' accertate destinate  al  finanziamento  di
obbligazioni  passive  dell'ente  gia'  impegnate,  ma  esigibili  in
esercizi successivi a quello in cui e' accertata l'entrata. 
  Trattasi di un saldo finanziario che  garantisce  la  copertura  di
spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che  nasce
dall'esigenza di applicare il principio della competenza  finanziaria
di cui all'allegato 1,  e  rendere  evidente  la  distanza  temporale
intercorrente tra  l'acquisizione  dei  finanziamenti  e  l'effettivo
impiego di tali risorse. 
  5.4.2 Il fondo pluriennale vincolato e'  formato  solo  da  entrate
correnti  vincolate  e  da  entrate  destinate  al  finanziamento  di
investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a  quelli
di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate  del  titolo
quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo  terzo,
accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione
delle relative  spese,  al  fine  di  dare  attuazione  al  principio
contabile generale della competenza finanziaria e' istituito il fondo
pluriennale vincolato per attivita' finanziarie. 
  Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate  che  lo
alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito: 
     a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine
di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi
verificatisi successivamente alla  registrazione,  risulta  non  piu'
esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 
     b) in occasione del riaccertamento  straordinario  dei  residui,
effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e  passivi  degli
esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile
generale della competenza finanziaria. 
  Il fondo riguarda prevalentemente le spese  in  conto  capitale  ma
puo' essere destinato a garantire la copertura di spese correnti,  ad
esempio per  quelle  impegnate  a  fronte  di  entrate  derivanti  da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti  a
quelli in cui e' esigibile la corrispondente spesa. 
  5.4.3  L'ammontare  complessivo  del  fondo  iscritto  in  entrata,
distinto in parte corrente e in c/capitale, e' pari  alla  sommatoria
degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella  spesa  del
bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio
cui si riferiscono le  spese,  dell'esercizio  precedente.  Solo  con
riferimento al  primo  esercizio,  l'importo  complessivo  del  fondo
pluriennale,  iscritto  tra  le  entrate,  puo'  risultare  inferiore
all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente,
nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento,  sulla  base
di  dati  di  preconsuntivo  all'importo,  riferito  al  31  dicembre
dell'anno precedente  al  periodo  di  riferimento  del  bilancio  di
previsione,  degli  impegni   imputati   agli   esercizi   precedenti
finanziati dal fondo pluriennale vincolato. 
  Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del  rendiconto,
e' determinato l'importo definitivo del fondo  pluriennale  vincolato
stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio  di
previsione e degli impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti  con
imputazione agli esercizi successivi, di  cui  il  fondo  pluriennale
vincolato di entrata costituisce la copertura. 
  5.4.4. Sugli stanziamenti  di  spesa  intestati  ai  singoli  fondi
pluriennali vincolati non e' possibile assumere impegni ed effettuare
pagamenti. 
  Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito
dell'accertamento delle entrate che lo finanziano,  ed  e'  possibile
procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio  in  corso
(la cui copertura e' costituita dalle entrate accertate nel  medesimo
esercizio finanziario), e all'impegno  delle  spese  esigibili  negli
esercizi successivi (la cui copertura e' effettuata  dal  fondo).  In
altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il
"fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento  di  rappresentazione
della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali,
sia correnti sia di investimento,  che  evidenzi  con  trasparenza  e
attendibilita' il procedimento di  impiego  delle  risorse  acquisite
dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il  loro
effettivo  impiego  ed  utilizzo  per  le  finalita'  programmate   e
previste. In particolare, la programmazione  e  la  previsione  delle
opere pubbliche  e'  fondata  sul  Programma  triennale  delle  opere
pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che
prevedono,  tra   l'altro,   la   formulazione   del   cronoprogramma
(previsione  dei  SAL)  relativo  agli  interventi  di   investimento
programmati. 
  In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato  tra
le spese e' costituito da due componenti logicamente distinte: 
  1) la quota di risorse  accertate  negli  esercizi  precedenti  che
costituiscono la copertura di spese  gia'  impegnate  negli  esercizi
precedenti a quello cui si riferisce  il  bilancio  e  imputate  agli
esercizi successivi; 
  2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio,
destinate a costituire la  copertura  di  spese  che  si  prevede  di
impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio,  con
imputazione agli esercizi successivi. 
  5.4.5 L'esigenza di rappresentare nel  bilancio  di  previsione  le
scelte operate, compresi i tempi di previsto  impiego  delle  risorse
acquisite per gli interventi sopra illustrati, e' fondamentale  nella
programmazione  della  spesa   pubblica   locale   (si   pensi   alla
indispensabilita' di tale previsione nel caso di indebitamento  o  di
utilizzo  di  trasferimenti  da  altri  livelli  di  governo).   Cio'
premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in  cui
si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale  vincolato
anche nel caso di investimenti per i quali non risulta  motivatamente
possibile individuare l'esigibilita' della spesa. 
  In tali casi, il fondo e' imputato nella  spesa  dell'esercizio  in
cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di  definizione,
alla missione ed al programma  cui  si  riferisce  la  spesa  e,  nel
bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali),
e'  "intestato"  alla  specifica  spesa  che  si  e'  programmato  di
realizzare,  anche  se  non  risultano  determinati  i  tempi  e   le
modalita'. 
  Nel  corso  dell'esercizio,  a  seguito   della   definizione   del
cronoprogramma (previsione dei SAL)  della  spesa,  si  apportano  le
necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di
previsione per stanziare la  spesa  ed  il  fondo  pluriennale  negli
esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica  e'  sorta,
si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi
in cui l'obbligazione e' esigibile. 
  5.4.6 Nel caso in cui,  alla  fine  dell'esercizio,  l'entrata  sia
stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti
gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli  relativi
al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio  del  bilancio  di
previsione, costituiscono economia di bilancio  e  danno  luogo  alla
formazione  di   una   quota   del   risultato   di   amministrazione
dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia  di  entrata
accertata. 
  Nell'allegato  al  bilancio  di  previsione  concernente  il  fondo
pluriennale vincolato sono indicate le  spese  finanziate  dal  fondo
pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti,
quelle stanziate nell'esercizio e  destinate  alla  realizzazione  di
investimenti gia' definiti e quelle destinate alla  realizzazione  di
investimenti  in  corso  di   definizione.   Con   riferimento   agli
investimenti in  corso  di  definizione,  l'ente  indica  nella  nota
integrativa le cause che non hanno reso  ancora  possibile  porre  in
essere la programmazione necessaria per  definire  il  cronoprogramma
(previsione dei SAL) della spesa. 
  Nell'allegato al rendiconto  dell'esercizio  concernente  il  fondo
pluriennale  vincolato  sono  indicati  gli  impegni  imputati   agli
esercizi  successivi  a  quelli  cui  si  riferisce   il   rendiconto
finanziati dal fondo pluriennale  vincolato  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio. 
  5.4.7 Il fondo pluriennale vincolato non si costituisce  anche  nei
casi in cui l'entrata posta a copertura della spesa  di  investimento
non sia stata accertata. In particolare, se il bilancio di previsione
ha destinato il margine corrente del primo esercizio  alla  copertura
di spese di investimento e, in sede di consuntivo e'  verificato  che
il margine corrente non e' stato realizzato per un importo pari  agli
impegni per spese di  investimento  finanziati  con  lo  stesso,  ivi
inclusi quelli imputati agli esercizi successivi, per un importo pari
alla quota del margine corrente non realizzata il  fondo  pluriennale
di spesa non puo' essere formalmente costituito nel rendiconto. 
  In  tal  caso,  a  seguito  dell'approvazione  del  rendiconto   e'
necessario  effettuare  le  seguenti  variazioni  del   bilancio   di
previsione in corso di gestione: 
     a)  adeguare  il   fondo   pluriennale   iscritto   in   entrata
dell'esercizio successivo  all'ammontare  del  fondo  pluriennale  di
spesa  definitivamente  approvato,  ed  eventualmente   adeguare   il
relativo fondo pluriennale di spesa, ed il  fondo  pluriennale  degli
esercizi successivi; 
     b) individuare una nuova copertura per  gli  impegni  che  erano
stati finanziati dalla quota del fondo pluriennale cancellata. 
  5.4.8 La formazione del FPV per le  spese  concernenti  il  livello
minimo di progettazione 
  Alla  fine  dell'esercizio,  le  risorse  accantonate   nel   fondo
  pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese  concernenti
  il livello minimo  di  progettazione  esterna  di  importo  pari  o
  superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36,  comma
  2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia  di  affidamento
  diretto dei contratti sotto soglia, non ancora  impegnate,  possono
  essere  interamente  conservate  nel  fondo  pluriennale  vincolato
  determinato in sede di rendiconto  a  condizione  che  siano  state
  formalmente attivate le relative procedure di affidamento50 . 
  In  assenza  di  aggiudicazione   definitiva,   entro   l'esercizio
  successivo, le risorse accertate ma non ancora  impegnate,  cui  il
  fondo  pluriennale  si  riferisce,  confluiscono   nell'avanzo   di
  amministrazione disponibile, destinato  o  vincolato  in  relazione
  alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento
  in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di  pari
  importo. 
 
 -------- 
  50 Per procedura formalmente attivata si intende: 
 a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara; 
 b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le
 condizioni di  cui  all'articolo  70,  commi  2  e  3,  del  decreto
 legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  cui  ha  fatto  seguito  la
 trasmissione dell'invito  a  confermare  interesse,  secondo  quanto
 previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.; 
 c. la trasmissione agli operatori economici selezionati  dell'invito
 a presentare le offerte oggetto della negoziazione,  contenente  gli
 elementi  essenziali  della  prestazione  richiesta,  nel  caso   di
 procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto
 dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
 
  5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese
  non ancora impegnate 
  Alla  fine  dell'esercizio,  le  risorse  accantonate   nel   fondo
  pluriennale vincolato per il  finanziamento  di  spese  non  ancora
  impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma  1
  lettera ll), del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  di
  importo  pari  o  superiore  a   quello   ordinariamente   previsto
  dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016,  in
  materia di affidamento diretto dei  contratti  sotto  soglia,  sono
  interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato  determinato
  in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti
  prime due condizioni, e una delle successive: 
     a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono
     la copertura dell'intera spesa di investimento51 ; 
     b) l'intervento cui il fondo pluriennale  si  riferisce  risulti
     inserito nell'ultimo programma triennale  dei  lavori  pubblici.
     Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di  lavori  di
     valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; 
     c) le spese previste  nel  quadro  economico  di  un  intervento
     inserito nel programma triennale  di  cui  all'articolo  21  del
     d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente,
     sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate
     secondo esigibilita' per l'acquisizione di terreni,  espropri  e
     occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento
     delle strutture  preesistenti,  per  la  viabilita'  riguardante
     l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici  servizi,
     e per analoghe spese  indispensabili  per  l'assolvimento  delle
     attivita' necessarie per l'esecuzione dell'intervento  da  parte
     della controparte contrattuale . 
     d) in assenza di impegni di cui  alla  lettera  c),  sono  state
     formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli  di
     progettazione successivi al minimo In assenza di  aggiudicazione
     definitiva, entro l'esercizio successivo, le  risorse  accertate
     ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si  riferisce,
     confluiscono  nel  risultato  di  amministrazione   disponibile,
     destinato o vincolato in relazione alla fonte  di  finanziamento
     per la riprogrammazione  dell'intervento  in  c/capitale  ed  il
     fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. 
  Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione  del
  fondo pluriennale  vincolato  e'  condizionata  alla  prosecuzione,
  senza soluzione di continuita', delle  attivita'  di  progettazione
  riguardanti   la   realizzazione   dell'opera.    Pertanto,    dopo
  l'aggiudicazione delle procedure  di  affidamento  del  livello  di
  progettazione successivo al  minimo,  le  risorse  accantonate  nel
  fondo  pluriennale  vincolato  riguardanti  l'intero   stanziamento
  continuano ad essere interamente conservate: 
        - nel corso degli esercizi in cui gli  impegni  registrati  a
        seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli  di
        progettazione  successivi  al   minimo   sono   liquidati   o
        liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In  caso  di
        contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e  arbitrali,
        il fondo pluriennale e' conservato; 
        -  nell'esercizio  in  cui  e'  stato  validato  il  progetto
        destinato ad essere posto a base della  gara  concernente  il
        livello   di   progettazione   successivo   o    l'esecuzione
        dell'intervento; 
        - nell'esercizio in cui sono state  formalmente  attivate  le
        procedure  di  affidamento  dei  livelli   di   progettazione
        successivi; 
        - nell'esercizio in  cui  la  procedura  di  affidamento  dei
        livelli di progettazione successivi e' aggiudicata, ecc. 
  Nel  rendiconto  dell'esercizio  in  cui  non  risulta   realizzata
  l'attivita' attesa  nell'esercizio  concluso  secondo  lo  sviluppo
  procedimentale previsto, in conformita' ai criteri  di  continuita'
  sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il
  fondo  pluriennale  si  riferisce  confluiscono  nel  risultato  di
  amministrazione disponibile, destinato  o  vincolato  in  relazione
  alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento
  in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto  di  pari
  importo. 
     e) entro l'esercizio successivo alla  validazione  del  progetto
     destinato  ad  essere  posto  a  base  della  gara   concernente
     l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le
     procedure  di   affidamento52   ,   comprese   quelle   previste
     dall'articolo 59, commi 1 e  Ibis  del  codice.  In  assenza  di
     aggiudicazione definitiva delle  procedure  di  cui  al  periodo
     precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma
     non ancora impegnate, cui il  fondo  pluriennale  si  riferisce,
     confluiscono   nell'avanzo   di   amministrazione   disponibile,
     destinato o vincolato in relazione alla fonte  di  finanziamento
     per la riprogrammazione  dell'intervento  in  c/capitale  ed  il
     fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. 
 
 -------- 
  51 Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita  dal
 saldo positivo di parte con-ente si rinvia al paragrafo 5.4.7. 
 
 -------- 
  52 Per procedura formalmente attivata si intende: 
 a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara; 
 b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le
 condizioni di  cui  all'articolo  70,  commi  2  e  3,  del  decreto
 legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  cui  ha  fatto  seguito  la
 trasmissione dell'invito  a  confermare  interesse,  secondo  quanto
 previsto dall'articolo 75 del d.lgs. 50 del 2016.; 
 c. la trasmissione agli operatori economici selezionati  dell'invito
 a presentare le offerte oggetto della negoziazione,  contenente  gli
 elementi  essenziali  della  prestazione  richiesta,  nel  caso   di
 procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto
 dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
 
  5.4.10 A seguito della stipula del  contratto  di  appalto53  ,  le
  spese  contenute  nel  quadro   economico   dell'opera   prenotate,
  ancorche' non impegnate, continuano ad essere finanziate dal  fondo
  pluriennale  vincolato,  mentre  gli  eventuali  ribassi  di   asta
  costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato  di
  amministrazione disponibile, destinato  o  vincolato  in  relazione
  alla  fonte  di  finanziamento,  se  entro  il  secondo   esercizio
  successivo alla stipula del contratto non sia  intervenuta  formale
  rideterminazione  del  quadro  economico   progettuale   da   parte
  dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico
  dell'opera  stessa  finanziandole  con  le  economie  registrate  a
  seguito della stipula del contratto. Quando l'opera e'  completata,
  o prima, in caso di svincolo da parte del  Responsabile  Unico  del
  Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera  e  non
  impegnate costituiscono economie di  bilancio  e  confluiscono  nel
  risultato  di  amministrazione   coerente   con   la   natura   dei
  finanziamenti. 
 
 -------- 
  53 Salvo i casi di esecuzione anticipata di  cui  all'articolo  32,
 comma 13 , del d.lgs.  n.  50  del  2016,  nei  quali  l'impegno  e'
 registrato a seguito dell'aggiudicazione; 
 
 
  5.4.11 Si segnala la rilevanza  della  "prenotazione  della  spesa"
riguardante le spese delle gare  formalmente  indette  e  del  quadro
economico  dell'opera,  in  assenza  della  quale  non  e'  possibile
procedere  alla  costituzione  del  fondo  pluriennale  vincolato  in
assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli  esercizi
successivi. 
  Viceversa, se nel corso della gestione sono stati  assunti  impegni
pluriennali relativi agli esercizi successivi, e' facolta'  dell'ente
prenotare le corrispondenti  quote  del  fondo  pluriennale  iscritte
nella spesa dell'esercizio in corso di gestione. 
  I fondi  pluriennali  vincolati  prenotati  sono  iscritti  tra  le
entrate del bilancio di previsione  dell'esercizio  successivo,  alla
voce "fondo pluriennale", distintamente per la parte  corrente  e  in
conto capitale. 
  In  sede  di  elaborazione  del  rendiconto,  i  fondi  pluriennali
vincolati  non  prenotati  costituiscono  economia  del  bilancio   e
concorrono   alla   determinazione   del   risultato   contabile   di
amministrazione, 
  5.4.12  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai   regolamenti   di
contabilita' dell'ente, i dirigenti responsabili della spesa  possono
autorizzare variazioni fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti  correlati,  escluse  quelle
previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118 di competenza della giunta. 
  I regolamenti di contabilita' delle regioni possono  prevedere  che
le variazioni del fondo pluriennale vincolato siano  autorizzate  dal
responsabile finanziario. 
  Nelle  more  dell'adeguamento  del  regolamento   di   contabilita'
dell'ente ai principi del presente decreto, le variazioni  del  fondo
pluriennale vincolato possono  essere  autorizzate  dal  responsabile
finanziario della regione. 
  5.4.13 Nel corso dell'esercizio, la  cancellazione  di  un  impegno
finanziato  dal   fondo   pluriennale   vincolato   effettuata   dopo
l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente  comporta  la
necessita'   di   procedere   alla   contestuale   dichiarazione   di
indisponibilita' di una corrispondente quota  del  fondo  pluriennale
vincolato  iscritto  in  entrata  e  in  occasione   del   rendiconto
dell'esercizio in corso, alla riduzione di  pari  importo  del  fondo
pluriennale di spesa con corrispondente liberazione delle  risorse  a
favore del risultato di amministrazione. 
  E' possibile utilizzare il fondo pluriennale  iscritto  in  entrata
solo nel caso in cui il vincolo di  destinazione  delle  risorse  che
hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e  scadenze  il
cui mancato rispetto  determinerebbe  il  venir  meno  delle  entrate
vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente. 
  Per ulteriori informazioni riguardanti le modalita' di utilizzo del
fondo pluriennale vincolato, si rinvia al principio  applicato  della
programmazione  di  bilancio  n.4/1  ed  agli  esempi  dell'appendice
tecnica, che costituiscono parte integrante del presente principio."; 
     i) al paragrafo 9.1 sono soppresse le seguenti  parole  "Non  e'
necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato  solo  nel
caso in cui la reimputazione  riguardi,  contestualmente,  entrate  e
spese  correlate.  Ad   esempio   nel   caso   di   trasferimenti   a
rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate e' imputato
allo stesso esercizio  di  imputazione  degli  impegni,  in  caso  di
reimputazione   degli   impegni   assunti   nell'esercizio   cui   il
riaccertamento  ordinario   si   riferisce,   in   quanto   esigibili
nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento  contestuale
dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il  fondo
pluriennale vincolato.": 
     j)  al  paragrafo  9.1,  dopo  le  parole  "necessari   per   la
reimputazione degli impegni.", sono  inserite  le  seguenti  "Non  e'
necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato  nel  caso
in cui la reimputazione riguardi, contestualmente,  entrate  e  spese
correlate.  Ad   esempio   con   riferimento   ai   trasferimenti   a
rendicontazione, per i quali accertamenti  e  impegni  sono  imputati
allo stesso esercizio, in caso di  reimputazione  degli  impegni,  si
provvede alla contestuale reimputazione dei  correlati  accertamenti,
senza costituire o incrementare il fondo pluriennale  vincolato.  Gli
impegni per  investimenti  finanziati  dal  debito  autorizzato  sono
oggetto di riaccertamento ordinario dei residui se non sono esigibili
nell'esercizio in cui sono stati imputati. Anche per tali impegni, in
caso di reimputazione contabile  agli  esercizi  successivi,  non  si
costituisce il  fondo  pluriennale,  ma  e'  incrementato,  per  pari
importo,  il  debito  autorizzato  e  non  contratto  degli  esercizi
successivi. In  sede  di  riaccertamento  ordinario  dei  residui  la
reimputazione degli impegni finanziati da nuovo debito autorizzato  e
non contratto deve essere  separatamente  evidenziata  rispetto  alla
reimputazione degli altri impegni."; 
     k) al paragrafo 9.2 sono soppresse le seguenti  parole  "Per  le
regioni, l'importo del disavanzo di cui alla  lettera  A)  risultante
dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo
pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, e' recuperato
con il ricorso al debito, stanziando  in  entrata  la  corrispondente
entrata da accensione di prestiti, che sara' oggetto di  accertamento
in presenza di  effettive  esigenze  di  cassa.  Invece,  l'eventuale
disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo  crediti
di dubbia esigibilita', per le quote vincolate o per quelle destinate
agli investimenti, costituisce un debito  derivante  dalla  gestione,
che deve essere applicato al  bilancio  di  previsione  in  corso  di
gestione, come disavanzo da ripianare secondo le  modalita'  previste
dall'ordinamento contabile,  salvo  l'accantonamento  per  i  residui
perenti in conto capitale  che  puo'  essere  finanziato  dal  debito
autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio,
per il  recupero  della  quota  del  disavanzo  derivante  da  debito
autorizzato  e  non  contratto,  e'  possibile  utilizzare  una  voce
distinta rispetto all'ordinario disavanzo da  recuperare,  denominata
"Disavanzo determinato dal debito autorizzato e  non  contratto",  da
iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese."; 
  l) al paragrafo 9.2. dopo le parole  "nel  bilancio  di  previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto  si  riferisce."
sono  inserite  le  seguenti  "L'utilizzo  delle  quote  vincolate  e
accantonate del risultato di amministrazione da parte degli gli  enti
in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E  del
prospetto riguardante il risultato di amministrazione  dell'esercizio
precedente), e' consentito per un importo non superiore a  quello  di
cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di
amministrazione  dell'esercizio  precedente,  al  netto  della  quota
minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione  per
il fondo crediti di dubbia esigibilita' e del fondo anticipazione  di
liquidita', incrementato dell'importo  del  disavanzo  da  recuperare
iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Per gli anni
2019 e 2020 le  regioni  a  statuto  ordinario  utilizzano  le  quote
accantonate  e  vincolate  del  risultato  di  amministrazione  senza
operare la nettizzazione del fondo anticipazione di  liquidita'.  Nel
caso in cui l'importo della lettera A risulti  negativo  o  inferiore
alla  quota  minima  obbligatoria  accantonata   nel   risultato   di
amministrazione per il fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  e  al
fondo anticipazione di liquidita',  gli  enti  possono  applicare  al
bilancio di previsione la quota vincolata,  accantonata  e  destinata
del risultato di amministrazione  per  un  importo  non  superiore  a
quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo  esercizio  del
bilancio  di  previsione.  La  quota  accantonata  del  risultato  di
amministrazione  nel  fondo  anticipazione  di  liquidita'   di   cui
all'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, e di cui all'articolo 1, comma 907, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, e' applicata al bilancio anche da parte degli  enti  in
disavanzo  limitatamente  alle  predette  fattispecie.   Nelle   more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,  ai  fini
della determinazione della quota  del  risultato  di  amministrazione
applicabile al bilancio di previsione, gli enti  in  disavanzo  fanno
riferimento al prospetto riguardante il risultato di  amministrazione
presunto allegato al bilancio di previsione.  In  caso  di  esercizio
provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato
di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di
cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali.  Gli
enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti  non  possono
applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e
destinate del risultato  di  amministrazione.  Tale  disposizione  si
applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di  Bolzano
in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto  da  parte  della
Giunta  per  consentire  la  parifica  delle  sezioni  regionali   di
controllo della Corte dei conti."; 
     m) nell' Esempio n. 1 dell'Appendice tecnica, al primo punto 3),
le parole "della gara" sono sostituite dalle seguenti "del contratto"
e le parole "dell'approvazione  della  gara"  sono  sostituite  dalle
seguenti "della firma del contratto"; 
     n) nell' Esempio n. 2 dell'Appendice tecnica, al primo punto 3),
le  parole  "della  gara"  sono  sostituite   dalle   seguenti   "del
contratto"; 
     o) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, alla lettera b),
la parola "definitiva della spesa"  sono  sostituite  dalle  seguenti
"definitiva e esecutiva dell'opera", e le parole " gara  di  appalto"
sono sostituite dalle seguenti "procedura di affidamento"; 
     p)  nell'  Esempio  n.  3/a  dell'Appendice  tecnica  le  parole
"Conclusa  la  progettazione  preliminare,"  sono  sostituite   dalle
seguenti "A seguito della validazione  di  cui  all'articolo  26  del
d.lgs. n. 50 del 2016,"; 
     q) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice  tecnica  le  parole  "la
progettazione  preliminare"  sono  sostituite  dalle   seguenti   "il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica"; 
     r) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica le parole  "(gia'
sostenuta)" sono sostituite dalle seguenti "(gia' sostenuto)"; 
     s) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, dopo  le  parole
"invia all'ente (A) il  progetto",  sono  inserite  le  seguenti  "di
fattibilita' tecnica ed economica"; 
     t) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, dopo  le  parole
"L'Ente (A) approva il progetto" sono inserite le seguenti  "ai  fini
della concessione del contributo"; 
     u) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, le parole "Sulla
base  del  cronoprogramma   definito   in   sede   di   progettazione
preliminare"  sono  sostituite  dalle  seguenti   "Sulla   base   del
cronoprogramma definito in  sede  di  progettazione  di  fattibilita'
tecnica ed economica"; 
     v) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice tecnica, dopo  le  parole
"Sulla base della propria delibera di approvazione del progetto" sono
inserite le seguenti "ai fini della concessione del contributo"; 
     w) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice  tecnica,  punto  2),  le
parole "dell'approvazione della gara" sono sostituite dalle  seguenti
"della stipula del contratto di appalto"; 
     x) nell'  Esempio  n.  3/a  dell'Appendice  tecnica,  le  parole
"dell'incarico  di  progettazione  definitiva  e  di  appalto"   sono
sostituite dalle seguenti "dell'incarico di progettazione  definitiva
e esecutiva, e successivamente, per l'affidamento dell'appalto": 
     y) nell'  Esempio  n.  3/a  dell'Appendice  tecnica,  le  parole
"Conclusa la gara" sono sostituite dalle seguenti  "A  seguito  della
stipula dei contratti"; 
     z) nell' Esempio n. 3/a dell'Appendice  tecnica,  le  parole  "a
seguito  dell'approvazione  della  gara,  la  spesa   risulti"   sono
sostituite dalle seguenti "i contratti prevedano una spesa"; 
     aa) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice  tecnica,  alla  lettera
e), le parole "definiva della spesa e allo svolgimento della gara  di
appalto" sono  sostituite  dalle  seguenti  "definitiva  e  esecutiva
dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento" 
     bb) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le  parole  "la
progettazione  preliminare"  sono  sostituite  dalle   seguenti   "il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica"; 
     cc) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica le parole "(gia'
sostenuta)" sono sostituite dalle seguenti "(gia' sostenuto)"; 
     dd) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le  parole  "in
sede di progettazione preliminare" 
     sono sostituite dalle seguenti  "in  sede  di  progettazione  di
fattibilita' tecnica ed economica"; 
     ee) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le parole  "con
cui approva il progetto preliminare" sono sostituite  dalle  seguenti
"con cui approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica"; 
     ff) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, dopo le  parole
"riguardante la realizzazione della scuola presentato dall'ente (B)",
sono cancellate le seguenti "di realizzazione della scuola"; 
     gg) nell' Esempio n. 3/b dell'Appendice tecnica, le parole  "per
appaltare la progettazione definitiva e i lavori di costruzione della
scuola"   sono   sostituite   dalle   seguenti   "per   l'affidamento
dell'incarico   di   progettazione   definitiva   e   esecutiva    e,
successivamente, per l'affidamento dell'appalto"; 
     hh) nell' Esempio  n.  3/b  dell'Appendice  tecnica,  le  parole
"Conclusa  la  gara,  sulla  base   della   documentazione   relativa
all'affidamento dell'incarico di progettazione  e  di  appalto"  sono
sostituite dalle seguenti "A seguito della stipula dei contratti"; 
     ii) nell'Esempio n. 3/b dell'Appendice  tecnica,  le  parole  "a
seguito dell'approvazione-della gara,  la  spesa  risulti  inferiore"
sono sostituite dalle  seguenti  "i  contratti  prevedano  una  spesa
inferiore"; 
     jj) nell' Esempio  n.  9/b  dell'Appendice  tecnica,  le  parole
"all'aggiudicazione della gara" sono sostituite dalle seguenti  "alla
stipula del relativo contratto".;