Art. 10 Importi risultanti dalla condizionalita' 1. Ai sensi dell'art. 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013, si dispone di trattenere il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 6 ai beneficiari di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). A tal fine, entro il 15 settembre di ogni anno gli Organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento i dati relativi alle riduzioni ed esclusioni dell'anno precedente. Entro il 15 ottobre di ogni anno, Agea Coordinamento trasmette al Mipaaft i dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, secondo il formato dell'Allegato 2. Entro il 31 dicembre 2019 il Mipaaft procede con decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ad identificare le finalita' alle quali destinare le somme e a definirne le modalita' di utilizzo.