Art. 10 
 
 
              Importi risultanti dalla condizionalita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 100 del regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  si
dispone   di   trattenere   il   25%   degli    importi    risultanti
dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 6  ai
beneficiari di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). A tal  fine,
entro il 15 settembre di ogni anno gli Organismi pagatori  comunicano
ad Agea Coordinamento i dati relativi alle  riduzioni  ed  esclusioni
dell'anno  precedente.  Entro  il  15  ottobre  di  ogni  anno,  Agea
Coordinamento trasmette  al  Mipaaft  i  dati  relativi  ai  campioni
estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti  riferiti  all'anno
precedente, secondo il formato dell'Allegato 2. Entro il 31  dicembre
2019 il Mipaaft procede  con  decreto,  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-Regioni, ad identificare le finalita' alle quali  destinare  le
somme e a definirne le modalita' di utilizzo.