Art. 19 
 
 
                     Recupero di importi erogati 
                       in annualita' pregresse 
 
  1. In caso di impegni o pagamenti pluriennali,  la  percentuale  di
recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi gia'
pagati negli anni precedenti per la stessa operazione. 
  2. Le regioni e provincie autonome possono, tuttavia,  decidere  di
applicare agli anni precedenti un  livello  di  recupero  diverso  da
quello  dell'anno  di  accertamento,  o  la  non   applicazione,   se
l'obiettivo perseguito dalla misura di sostegno non e' compromesso  e
il livello di non conformita' e' diverso o la non conformita' non  e'
rilevata.