Art. 19 Recupero di importi erogati in annualita' pregresse 1. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, la percentuale di recupero dell'anno di accertamento si applica anche agli importi gia' pagati negli anni precedenti per la stessa operazione. 2. Le regioni e provincie autonome possono, tuttavia, decidere di applicare agli anni precedenti un livello di recupero diverso da quello dell'anno di accertamento, o la non applicazione, se l'obiettivo perseguito dalla misura di sostegno non e' compromesso e il livello di non conformita' e' diverso o la non conformita' non e' rilevata.