Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
    b) «AGEA Coordinamento»: l'Area di Coordinamento di AGEA; 
    c) «agricoltore»: ai sensi dell'art. 52 del Trattato  dell'Unione
europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea si intende una persona fisica o
giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda
e' situata nel territorio  italiano  e  che  esercita  una  attivita'
agricola; 
    d)  «allerta  tempestiva»:  la  notifica  di  un'inadempienza  di
limitata rilevanza al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare
misure correttive; 
    e) «anno civile considerato»: ai fini  della  condizionalita'  ai
sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 art. 64, e' l'anno civile  nel
quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o  la  domanda  di
pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco  da
conteggiare ai fini del raggiungimento della  percentuale  minima  di
controlli; 
    f)  «anno  civile  dell'accertamento»:  ai  fini  dello  sviluppo
rurale, per la misure connesse alla superficie o ai capi,  e'  l'anno
civile in cui il beneficiario presenta la domanda di  sostegno  o  la
domanda di pagamento che rientra nel campione sottoposto a controllo;
per le misure non connesse alla  superficie  od  ai  capi  e'  l'anno
civile in cui e' svolto il controllo; 
    g) «anni considerati»: nell'ambito dei programmi di sostegno  per
la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sono i  tre  anni
che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile  in
cui e' stato concesso il primo pagamento di cui al  regolamento  (CE)
n. 1234/2007 e al regolamento  (UE)  n.  1308/2013;  nell'ambito  dei
programmi di sostegno per la vendemmia verde, e' l'anno  che  decorre
dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui  e'  stato
concesso il pagamento di cui al regolamento (CE) n.  1234/2007  e  al
regolamento (UE) n. 1308/2013; nell'ambito delle misure  di  sviluppo
rurale non connesse alla superficie e agli animali, sono gli anni  in
cui il beneficiario e' tenuto al mantenimento degli impegni  assunti,
ivi incluso il periodo vincolativo ai fini dei controlli ex-post; 
    h) «attivita' agricola»: 
      1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione  di  prodotti
agricoli; compresi la raccolta,  la  mungitura,  l'allevamento  e  la
custodia degli animali per fini agricoli, 
      2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato  che
la renda idonea al  pascolo  o  alla  coltivazione  senza  interventi
preparatori che vadano oltre il ricorso ai  metodi  e  ai  macchinari
agricoli ordinari,  in  base  a  criteri  definiti  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno
2018, n. 5464, 
      3. lo svolgimento di un'attivita' minima, definita con  decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  del  7
giugno 2018, n. 5464, sulle superfici agricole mantenute naturalmente
in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; 
    i) «azienda»: tutte le unita' di produzione e tutte le  superfici
gestite dal beneficiario di' cui alla lettera j), situate all'interno
del territorio nazionale; 
    j)  «beneficiario»:  il  soggetto   sottoposto   al   regime   di
condizionalita'  ai  sensi  dell'art.  92  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013; il soggetto beneficiario  di  un  sostegno  allo  sviluppo
rurale di cui all'art. 2,  paragrafo  10,  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    k) «cessione»: qualsiasi tipo  di  transazione  in  virtu'  della
quale l'azienda o parte di essa cessa di essere  a  disposizione  del
cedente; 
    l) «colture permanenti»: le  colture  fuori  avvicendamento,  con
esclusione  dei  prati  permanenti  e  dei  pascoli  permanenti,  che
occupano il terreno per almeno  cinque  anni  e  forniscono  raccolti
ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; 
    m) «condizionalita'»: i Criteri di gestione obbligatori  (CGO)  e
le  norme  per  il  mantenimento  del  terreno  in  Buone  condizioni
agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui alle lettere n) e u); 
    n) «Criteri di gestione obbligatori» (CGO): ciascun regolamento o
direttiva cosi' come elencati nell'Allegato II del  regolamento  (UE)
n. 1306/13 e nell'Allegato I al presente decreto; 
    o) «domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile dall'autorita'
competente e rientrante, in virtu' dell'entita' dei fondi  stanziati,
nell'ambito  di  una  determinata  misura,  tra  quelle   ammesse   a
finanziamento. In materia di sviluppo rurale rientra  nella  predetta
definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto  a
seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per  una  o
piu' colture, gruppi di colture, operazioni o misure; 
    p) «erba o altre piante erbacee da  foraggio»:  tutte  le  piante
erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o  solitamente
comprese nei miscugli di sementi per pascoli o  prati,  utilizzati  o
meno per il pascolo degli animali; 
    q) «impegno»: il vincolo o  l'obbligo  giuridico  che  grava  sul
beneficiario del sostegno richiesto; 
    r)  «impegno   pertinente   di   condizionalita'»:   impegno   di
condizionalita' chiaramente ricollegabile al  vincolo  o  all'obbligo
giuridico che grava sul beneficario del  sostegno  richiesto  per  le
misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30  e  33
del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
    s) «inadempienza/violazione/infrazione»: l'inosservanza  dei  CGO
previsti dalla legislazione dell'Unione europea, delle norme  per  il
mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali
definite conformemente all'art. 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
l'inosservanza degli impegni ai quali e' subordinata  la  concessione
del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale  nell'ambito
del sistema integrato di gestione e controllo;  l'inosservanza  degli
altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti  dalla  normativa
dell'Unione  o  dalla  legislazione  nazionale  ovvero  previsti  dal
programma di sviluppo  rurale,  in  particolare  i  requisiti  minimi
relativi all'uso  dei  fertilizzanti  e  dei  prodotti  fitosanitari;
l'inosservanza dei criteri di mantenimento della  superficie  in  uno
stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell'attivita' agricola
minima; l'inosservanza degli  impegni  ai  quali  e'  subordinata  la
concessione  dell'aiuto  per  le  misure  connesse  ad   investimenti
nell'ambito dello sviluppo rurale; 
    t) «Mipaaft»:  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo; 
    u) «norma»: requisito stabilito relativamente  a  ciascuna  Buona
condizione   agronomica   ed    ambientale    (BCAA)    sulla    base
dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'Allegato  1
del presente decreto; 
    v)  «organismi  di  controllo   specializzati»:   le   competenti
autorita' nazionali di controllo di cui all'art. 67, paragrafo l  del
regolamento (UE) n.  809/2014,  responsabili  dello  svolgimento  del
controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO  e
delle BCAA di cui all'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
    w) «pagamento ammesso»: contributo, premio,  indennita'  o  aiuto
concesso  al  beneficiario  e  che  e'  stato  o  sara'  erogato   al
beneficiario  stesso  in  base  alle  domande  di  pagamento  che  ha
presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presentera'  nel
corso dell'anno civile dell'accertamento; 
    x)  «prato  permanente  e  pascolo  permanente»   (congiuntamente
denominati   «prato   permanente»):   terreno   utilizzato   per   la
coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio,  naturali
(spontanee)    o    coltivate    (seminate),    e    non     compreso
nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o piu';
ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che
possono essere utilizzate per il pascolo purche' l'erba  e  le  altre
piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonche' le superfici
individuate ai sensi della lettera e) dell'art.  2  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno
2018, n. 5464, il terreno pascolatile che rientra  nell'ambito  delle
prassi locali consolidate, qualora delle  superfici  di  pascolo  non
siano tradizionalmente predominanti erba e altre  piante  erbacce  da
foraggio; 
    y) «prodotti agricoli»: i  prodotti,  esclusi  i  prodotti  della
pesca,  elencati  nell'Allegato  I  del  Trattato  istitutivo   della
Comunita' europea, nonche' il cotone; 
    z)  «revoca»/«rifiuto»:  il  recupero,  totale  o  parziale,  del
sostegno erogato, sia  in  forma  di  anticipo  che  di  saldo  o  di
pagamento annuale/negazione totale o parziale del pagamento richiesto
e non ancora erogato; 
    aa) «sanzione amministrativa»: ai fini del presente decreto,  una
riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che puo' estendersi
all'intero ammontare, comportando l'esclusione; 
    bb) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o
superficie disponibile  per  la  coltivazione  ma  tenuta  a  riposo,
comprese  le  superfici  ritirate  dalla  produzione  a  norma  degli
articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art.  39
del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del regolamento (UE)
n. 1305/2013, a prescindere dal  fatto  che  sia  adibito  o  meno  a
coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; 
    cc) «settori di condizionalita'»: insieme dei CGO e delle BCAA da
rispettare, organizzati nei seguenti settori:  ambiente,  cambiamenti
climatici  e  buone  condizioni  agronomiche  del  terreno;   sanita'
pubblica, salute  degli  animali  e  delle  piante;  benessere  degli
animali; 
    dd)  «superficie  agricola»:  qualsiasi  superficie  occupata  da
seminativi,  prati  permanenti  o  colture  permanenti,  cosi'   come
definita all'art. 4 (1), lettera e) e tenuto conto della  definizione
di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
    ee) «regime di aiuto»: l'insieme delle prescrizioni che  regolano
la concessione dei pagamenti assegnati direttamente agli  agricoltori
ed  elencati  nell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013
(«pagamenti diretti»); 
    ff) «schema di aiuto»: l'insieme degli impegni e degli  obblighi,
previsti dai Programmi di sviluppo rurale, che sono sottoscritti  dai
beneficiari dei premi e dei pagamenti di cui  all'art.  1,  comma  2,
lettere c) e d) del presente decreto.