Art. 20 Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto: a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure b) se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. 2. La percentuale della riduzione e' determinata in base alla gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalita' di cui all'Allegato 6, ad esclusione della normativa sugli appalti pubblici disciplinata dal successivo art. 21. 3. Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravita', entita' e durata. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioe' il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, e' applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione. Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegno od a gruppi di impegni, il sostegno e' rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario e' altresi' escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Le conseguenze previste per un'inadempienza grave ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonche' qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.