Art. 20 
 
 
            Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto 
                 degli impegni ed inadempienze gravi 
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE)  n.
809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli  animali,
ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2  del  regolamento
(UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto: 
    a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure 
    b) se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti
dalla normativa dell'Unione o  dalla  legislazione  nazionale  ovvero
previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per  quanto
riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri  requisiti
e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione  relativa  ad  un
impegno  od  a  gruppi  di  impegni,  una  riduzione  o  l'esclusione
dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande
di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si
riferiscono gli impegni violati. 
  2. La percentuale della  riduzione  e'  determinata  in  base  alla
gravita',  entita',  durata  e  ripetizione  di  ciascuna  infrazione
relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le  modalita'  di
cui all'Allegato 6,  ad  esclusione  della  normativa  sugli  appalti
pubblici disciplinata dal successivo art. 21. 
  3. Un'inadempienza si definisce grave quando risulta  ripetuta  con
livelli massimi di gravita', entita' e durata. 
  La  ripetizione  di  un'inadempienza  ricorre  quando  sono   state
accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni  o  durante
l'intero  periodo  di  programmazione   2014-2020   per   lo   stesso
beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo
al periodo di programmazione 2007-2013, per una  misura  analoga.  La
ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. 
  In presenza di ripetizioni di  un'inadempienza  non  grave,  quando
cioe' il livello  massimo  ricorre  una  sola  volta  o  non  ricorre
affatto, e' applicata  una  maggiorazione  della  riduzione  riferita
all'impegno  violato,  doppia  rispetto  alle  percentuali   che   si
determinerebbero  nella  fattispecie  in   esame,   in   assenza   di
ripetizione. 
  Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegno od
a  gruppi  di  impegni,  il  sostegno  e'  rifiutato   o   recuperato
integralmente. Il  beneficiario  e'  altresi'  escluso  dalla  stessa
misura o tipologia di operazione per l'anno civile  dell'accertamento
e per l'anno civile successivo. 
  Le conseguenze previste per un'inadempienza grave  ricorrono  anche
nei casi previsti dai documenti  di  programmazione  approvati  dalla
Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative,  nonche'
qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false  per
ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza  di  fornire  le
necessarie informazioni.