Art. 24 Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale 1. Ove non abbiano gia' adempiuto, al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le regioni e province autonome ovvero le Autorita' di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo pagatore competente, individuano con propri provvedimenti: a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalita'; b) i livelli della gravita', entita' e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6; c) i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi; e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa. Le autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'organismo pagatore competente, garantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravita', entita' e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con quanto previsto dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Gli Organismi pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformita' alle disposizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui al comma 1.