Art. 26 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
  1. Il regime di riduzioni ed esclusioni segue le nuove disposizioni
di cui al regolamento (UE) n. 640/2014. 
  2. Alle misure agro-climatico-ambientali  o  di  imboschimento  dei
terreni agricoli relative a domande di sostegno/aiuto  assunte  entro
il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE)  n.  2078/92,  n.
2080/92  e  n.  1257/99,  continuano  ad  applicarsi  i  criteri   di
ammissibilita',  gli  impegni  e  gli  altri  obblighi  previsti  nei
contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti. 
  3.  Per  le  misure  relative  ai  programmi  di  sviluppo   rurale
2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle non  connesse  alla
superficie o agli animali, si applicano le disposizioni del  presente
decreto con riferimento alle  percentuali  di  riduzione  individuate
dagli Allegati 4 e 6, nonche' ai requisiti  minimi  relativi  all'uso
dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'Allegato 7. 
  4.  Per  le  misure  relative  ai  programmi  di  sviluppo   rurale
2007-2013,  puo'  valere  la  disciplina  definita  dalle  regioni  e
provincie autonome, ovvero dalle Autorita' di gestione dei  programmi
di sviluppo rurale, in materia di: 
    a) violazioni di impegni riferiti  alle  colture,  ai  gruppi  di
colture, alle operazioni, alle misure e agli  impegni  pertinenti  di
condizionalita' individuati nei  documenti  programmatori  2007-2013,
come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, 
    b) parametri per l'individuazione  dei  livelli  della  gravita',
entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione; 
    c)  casistiche  identificate  dai  documenti  di   programmazione
approvati dalla Commissione europea  e  dalle  relative  disposizioni
attuative che  comportano  l'esclusione  o  la  revoca  dal  sostegno
dell'operazione o misura. 
  5.  In  caso  di  impegni  o  pagamenti   pluriennali,   non   sono
recuperabili, ne' oggetto di sanzione, gli importi gia' pagati  negli
anni precedenti per la stessa operazione/gruppo  coltura  qualora  lo
scostamento in difetto della superficie accertata rispetto  a  quella
determinata  nelle  annualita'  precedenti  per   ciascun   tipo   di
operazione, sia imputabile esclusivamente  ad  una  variazione  delle
modalita'  di  identificazione  delle  superfici,  (Piano   colturale
grafico   utilizzato   a   partire   dall'anno   2016),   consistenti
nell'introduzione  degli  strumenti  geo  spaziali   a   livello   di
dichiarazione  «grafica»  delle  superfici  utilizzate,  cosi'   come
previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 809/2014. 
  In caso  di  scostamento  in  eccesso  della  superficie  accertata
rispetto a quella determinata nelle annualita' precedenti per ciascun
tipo di operazione, non e' altresi' esigibile alcunche' nei confronti
del beneficiario per la differenza di superficie in questione. 
  Nel caso in cui negli anni passati sia stata applicata una sanzione
per difetto della superficie accertata rispetto a quella  dichiarata,
tale sanzione  non  viene  annullata,  neanche  se  tale  difetto  si
compensasse applicando i nuovi metodi di identificazione. 
  A  tal  fine,  AGEA  Coordinamento,  sentiti  i  diversi  Organismi
pagatori,  inserisce  nelle  apposite   circolari   e   negli   altri
dispositivi,  sia  per  la  condizionalita'  che  per  le  misure   a
superficie  dello  sviluppo  rurale,  le  modalita'   attuative,   le
fattispecie, nonche' gli aspetti tecnici ed operativi da  considerare
per la valutazione delle variazioni derivanti  dalla  transizione  ai
nuovi sistemi di identificazione. 
  Gli effetti di quanto disposto  nel  presente  comma  si  intendono
riferiti anche all'identificazione delle  superfici  sottoposte  agli
impegni di condizionalita'.