Art. 26 Norme di rinvio 1. Il regime di riduzioni ed esclusioni segue le nuove disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 640/2014. 2. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande di sostegno/aiuto assunte entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilita', gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti. 3. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle non connesse alla superficie o agli animali, si applicano le disposizioni del presente decreto con riferimento alle percentuali di riduzione individuate dagli Allegati 4 e 6, nonche' ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'Allegato 7. 4. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, puo' valere la disciplina definita dalle regioni e provincie autonome, ovvero dalle Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale, in materia di: a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalita' individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravita', entita', durata e ripetizione di ciascuna violazione; c) casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura. 5. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, non sono recuperabili, ne' oggetto di sanzione, gli importi gia' pagati negli anni precedenti per la stessa operazione/gruppo coltura qualora lo scostamento in difetto della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualita' precedenti per ciascun tipo di operazione, sia imputabile esclusivamente ad una variazione delle modalita' di identificazione delle superfici, (Piano colturale grafico utilizzato a partire dall'anno 2016), consistenti nell'introduzione degli strumenti geo spaziali a livello di dichiarazione «grafica» delle superfici utilizzate, cosi' come previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 809/2014. In caso di scostamento in eccesso della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualita' precedenti per ciascun tipo di operazione, non e' altresi' esigibile alcunche' nei confronti del beneficiario per la differenza di superficie in questione. Nel caso in cui negli anni passati sia stata applicata una sanzione per difetto della superficie accertata rispetto a quella dichiarata, tale sanzione non viene annullata, neanche se tale difetto si compensasse applicando i nuovi metodi di identificazione. A tal fine, AGEA Coordinamento, sentiti i diversi Organismi pagatori, inserisce nelle apposite circolari e negli altri dispositivi, sia per la condizionalita' che per le misure a superficie dello sviluppo rurale, le modalita' attuative, le fattispecie, nonche' gli aspetti tecnici ed operativi da considerare per la valutazione delle variazioni derivanti dalla transizione ai nuovi sistemi di identificazione. Gli effetti di quanto disposto nel presente comma si intendono riferiti anche all'identificazione delle superfici sottoposte agli impegni di condizionalita'.