Art. 6 Applicazione delle riduzioni od esclusioni 1. Le riduzioni od esclusioni di cui all'art. 4 si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, inteso come «anno civile considerato», le regole di condizionalita' non sono rispettate e tale inadempienza e' imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato. 2. Il disposto del primo comma si applica anche ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalita' negli «anni considerati»; cioe', o nei tre anni successivi all'anno civile in cui e' stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ed il premio di estirpazione oppure nell'anno successivo all'anno civile in cui e' stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, e per la sola vendemmia verde relativamente al regolamento (UE) n. 1308/2013. 3. In caso di cessione di tutta o parte dell'azienda agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto dei commi 1 e 2 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta e' il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola e' stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona fisica o giuridica alla quale e' direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, con le eccezioni di cui al comma 3, concessi o da concedere a tale beneficiario. 4. L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalita' e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.