Art. 10 Criteri per l'elaborazione del programma di controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 9 1. La verifica di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), puo' essere svolta secondo un programma elaborato dal competente ufficio di controllo ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 2. Il programma di controllo e' definito con provvedimento del direttore dell'Ufficio di controllo competente e deve essere rappresentativo di ciascuna tipologia di entrata e di spesa nonche' della loro significativita' in termini quantitativi, nell'ambito dell'importo complessivo del rendiconto. 3. Il campione e' adottato sulla base dei seguenti criteri: a) individuazione di fasce di importo per ogni tipologia di entrata e di spesa con riferimento alle quali, in ragione della maggiore rilevanza, deve essere prevista una maggiore percentuale di atti da controllare, fermo restando il limite minimo di controllo di un numero di operazioni che rappresentino almeno il 10 per cento dell'ammontare delle entrate e delle spese di ciascuna tipologia e deve rappresentare almeno il 25% delle spese complessivamente esposte nel rendiconto; b) individuazione per ogni tipologia di entrata o di spesa del numero di operazioni da sottoporre a controllo, nel rispetto dei criteri contenuti nella lettera a), con successiva estrazione casuale tra le operazioni riportate in ciascun rendiconto; 4. Il programma controllo, adottato nel rispetto delle precedenti disposizioni, e' comunicato ai funzionari, ai commissari delegati o ai commissari di Governo responsabili delle spese, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti e, per conoscenza, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.