Art. 11 Comunicazione degli esiti del controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 9 1. In caso di superamento con esito positivo del controllo contabile, l'ufficio di controllo rilascia il visto di regolarita' contabile sul frontespizio del rendiconto. 2. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita', l'ufficio di controllo invia al Commissario di Governo una nota di osservazione o una richiesta di chiarimenti, alle quali il Commissario deve rispondere nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora il Commissario di Governo non fornisca riscontro alle richieste dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, il controllo si conclude con il mancato visto di regolarita' contabile. 3. Gli esiti del controllo sono comunicati ai funzionari, ai commissari delegati o ai commissari di Governo, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.