Art. 2 Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 1. Sono assoggettati al controllo successivo i rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria o speciale, secondo un programma di controllo che includa una percentuale non inferiore al 30% dei rendiconti per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze. I rendiconti presentati oltre i termini previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 123/2011 sono necessariamente inclusi nei programmi di controllo e concorrono a costituire la predetta percentuale. 2. I funzionari delegati rendono disponibili agli uffici di controllo i rendiconti telematici con la documentazione giustificativa delle spese; ove la rendicontazione non sia dematerializzata, i funzionari delegati trasmettono agli uffici di controllo unicamente i frontespizi dei rendiconti, trattenendo la documentazione giustificativa delle spese da trasmettere qualora il rendiconto sia inserito nel programma di controllo. 3. Al fine di individuare i rendiconti da includere nel programma di controllo si tiene conto dei seguenti criteri: a) rilevanza delle irregolarita' riscontrate nell'esame dei rendiconti dei precedenti esercizi finanziari o in occasione delle verifiche alla cassa ed alle scritture dei funzionari delegati di cui agli articoli 29 e 58 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed agli articoli 161 e 167 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) elevato importo complessivo delle somme gestite dal funzionario delegato; c) tipologia della spesa, posto che il controllo a campione puo' essere esercitato solo sui rendiconti relativi ai capitoli di spese di funzionamento. 4. L'Ufficio di controllo predispone il programma individuando i funzionari delegati, i capitoli di spesa o le gestioni da assoggettare al controllo, e lo comunica all'amministrazione titolare della spesa e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza. Il programma puo' essere integrato dall'ufficio di controllo con la medesima procedura. 5. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti nei termini e con le modalita' stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 123/2011, verificando la regolarita' amministrativa e contabile degli ordinativi secondari di spesa, nonche' dei pagamenti effettuati in contanti previa emissione dei buoni di prelevamento, e la relativa documentazione. 6. E' in facolta' degli uffici di controllo limitare l'esame di dettaglio degli ordinativi secondari relativi alle spese di carattere ricorrente e di funzionamento. 7. I frontespizi dei rendiconti non inclusi nel programma di controllo sono registrati e discaricati con l'annotazione: «Rendiconto non incluso nel programma di controllo» entro i termini previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011. 8. Sono necessariamente inclusi nel programma di controllo i rendiconti di gestioni per i quali si e' verificata, nel corso del relativo esercizio finanziario, la sostituzione del funzionario delegato. 9. E' in facolta' degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei rendiconti inizialmente non inclusi nel programma di controllo, previa comunicazione al funzionario delegato dell'integrazione al programma, nel rispetto del termine previsto dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011. 10. Sono assoggettati al controllo sistematico e generalizzato i rendiconti delle spese di giustizia, dei fondi rotativi autorizzati dalla legge e i rendiconti delle spese per il reintegro delle disponibilita' dei fondi scorta di cui all'art. 13-ter del decreto legislativo n. 123/2011.