Art. 5 Controllo degli ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 11, comma 1, lettera e-bis, decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e criteri per l'elaborazione del programma di controllo. 1. Gli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dello Stato, erogate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono assoggettati al controllo successivo ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-bis, del decreto legislativo n. 123/2011, secondo il riparto delle competenze stabilito dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo. 2. Ai fini del controllo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ottemperano a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3-ter), del decreto legislativo n. 123/2011, mediante la messa a disposizione della rendicontazione riepilogativa dei pagamenti effettuati nell'anno, come risultanti dai sistemi informatici. Tale riepilogo, che ha funzione strumentale all'individuazione delle posizioni stipendiali oggetto di controllo di regolarita' amministrativa e contabile, e' reso dall'amministrazione centrale o periferica che ha disposto la spesa, ovvero dall'amministrazione centrale anche per conto delle proprie articolazioni periferiche e deve contenere gli elementi previsti dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011. 3. Sulla base dei dati resi disponibili ai sensi del comma 2, il competente ufficio di controllo seleziona le tipologie di competenze fisse e accessorie da controllare, distintamente per ciascuna categoria di personale, secondo un programma che assicuri la significativita' del campione controllato, il quale, in ogni caso, non potra' essere inferiore ad una soglia minima di posizioni stipendiali verificate, da stabilirsi, a cura dei medesimi uffici, in relazione al numero dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario ed alla rilevanza degli importi pagati, tenendo altresi' conto delle risorse umane disponibili. 4. Sono assoggettati a controllo sistematico e generalizzato i pagamenti degli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale a titolo di remunerazione della retribuzione di risultato. 5. Sono, inoltre, assoggettati a controllo sistematico e generalizzato i pagamenti emessi sulla base di provvedimenti riguardo ai quali, in sede di controllo preventivo, sono state riscontrate irregolarita' con maggiore frequenza, nonche' quelli che hanno registrato rilevanti variazioni in corso d'anno. 6. Non sono inseriti nel programma di controllo successivo i pagamenti derivanti dalle tipologie di atti gia' assoggettati a controllo concomitante, ai sensi degli articoli 7 e 8. 7. In relazione alle tipologie di pagamento ed alle posizioni stipendiali inserite nel programma di controllo, puo' essere richiesto all'amministrazione che ha disposto la spesa ogni documento, atto presupposto o chiarimento, ritenuti necessari, con l'obbligo per l'amministrazione di corrispondere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 8. Sulla base delle osservazioni ricevute, le amministrazioni provvedono, se del caso, al recupero delle somme non dovute, dandone notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile. 9. E' in facolta' degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei pagamenti inizialmente non inclusi nei programmi di controllo, previo aggiornamento del programma di controllo precedentemente adottato. 10. Il procedimento di controllo e' disciplinato dall'art. 14-bis del decreto legislativo n. 123/2011.