Art. 6 Controllo concomitante delle gestioni di commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 1. Gli uffici di controllo possono svolgere controlli di tipo concomitante, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, di cui al comma 1, lettere a), b), c) del medesimo art. 11, secondo i criteri e le modalita' stabilite nel presente decreto, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. 2. l'ufficio di controllo puo' predisporre un programma di controllo concomitante annuale riguardante le gestioni di commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) del citato decreto legislativo n. 123/2011 e lo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, per il preventivo assenso. 3. Nel programma sono individuate le gestioni interessate al controllo concomitante. 4. Ricevuto l'assenso, l'ufficio di controllo comunica al soggetto gestore l'attivazione del controllo concomitante di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 5. Il controllo concomitante viene effettuato prioritariamente in relazione agli atti di particolare rilevanza e complessita', facenti parte di gestioni non rendicontate alle scadenze prescritte, di gestioni che in esercizi precedenti hanno presentato irregolarita' o di gestioni relative alla realizzazione di specifici interventi o progetti non conclusi nei termini prestabiliti. 6. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati a seguito di apposita istruttoria esperita dagli uffici di controllo presso i titolari delle gestioni assoggettate al controllo, intesa ad acquisire copia della documentazione di spesa e degli atti presupposto. 7. In esito al controllo concomitante, nei casi in cui siano riscontrate irregolarita' amministrative e contabili, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia ai competenti organi ove siano ravvisati illeciti penali o ipotesi di danno erariale, l'ufficio di controllo redige apposita relazione all'amministrazione che ha messo a disposizione le risorse, all'amministrazione vigilante e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, nonche' alla competente sezione regionale della Corte dei conti.