Art. 7 Criteri per l'elaborazione del programma di controllo concomitante dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 1. L'ufficio di controllo puo' predisporre un programma di controllo concomitante annuale ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dei pagamenti effettuati ai sensi dello stesso art. 11, comma 1, lettera e-bis). 2. Il programma di controllo concomitante puo' essere predisposto per i pagamenti derivanti dalle seguenti tipologie di atti: a) liquidazione emolumenti corrisposti al personale non dirigenziale a titolo di remunerazione della produttivita'; b) liquidazione compensi per lavoro straordinario; c) liquidazione ore eccedenti al personale del comparto scuola; d) comandi nell'ambito delle funzioni centrali; e) sanzioni pecuniarie derivanti da procedimenti disciplinari; f) decurtazioni stipendiali a vario titolo. 3. Il programma individua le tipologie di atti interessati al controllo concomitante. 4. Nel programma sono inclusi i pagamenti e gli atti presupposto relativi a tipologie di provvedimenti riguardo ai quali sono state riscontrate irregolarita' nei precedenti esercizi. E' in facolta' degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei pagamenti inizialmente non inclusi nei programmi di controllo, previo aggiornamento del programma di controllo precedentemente adottato. 5. Il programma di controllo concomitante viene comunicato all'Amministrazione contestualmente alla sua emanazione.