(Allegato)
                                                             Allegato 
 
    I BILANCI DELLE BANCHE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI 
    VIGILATI CHE NON ADOTTANO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI 
 
  Disposizioni generali 
  Il bilancio d'esercizio e consolidato delle banche  e  degli  altri
intermediari  finanziari  vigilati  che  non  adottano   i   principi
contabili internazionali e' costituito dallo stato patrimoniale,  dal
conto economico e dalla nota integrativa (3 ); esso e'  corredato  da
una relazione degli amministratori sulla gestione. 
  Ai  fini  della  compilazione  del   bilancio   si   applicano   le
disposizioni del decreto legislativo n. 136 del 18  agosto  2015  (di
seguito  "il  Decreto")  e,  per   gli   aspetti   non   direttamente
disciplinati dal Decreto,  della  Direttiva  86/635/CEE  relativa  ai
conti annuali ed ai conti consolidati  delle  banche  e  degli  altri
istituti finanziari (di seguito "la Direttiva"), come integrata dalla
Raccomandazione della Commissione  23  giugno  2000,  n.  2000/408/CE
relativa alla presentazione di informazioni integrative in materia di
strumenti   finanziari   e   di   altro   tipo   (di   seguito    "la
Raccomandazione"). 
  Di  seguito  si  richiamano  le  disposizioni  del  Decreto,  della
Direttiva e della Raccomandazione piu' rilevanti. E' fatta salva ogni
ulteriore disposizione non direttamente richiamata, cosi'  come  ogni
altra previsione normativa applicabile. 
  1. Il bilancio d'esercizio 
  1.1 Stato patrimoniale 
  Lo schema dello stato patrimoniale segue quanto disciplinato  dalla
Sezione 3 "Struttura dello stato patrimoniale" della Direttiva. 
  Le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei
relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale seguono quanto
previsto dalla Sezione 4 "Disposizioni relative a singole voci  dello
stato patrimoniale" della Direttiva. 
  1.2 Conto economico 
  Lo schema del  conto  economico  segue  quanto  disciplinato  dalla
Sezione 5 "Struttura del conto profitti e perdite"  della  Direttiva.
Il  conto  economico  e'  presentato  secondo  lo   schema   previsto
dall'articolo 27 "Presentazione verticale" della Direttiva. 
  Le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei
relativi dettagli informativi seguono quanto previsto dalla Sezione 6
"Disposizioni relative a singole voci del conto profitti  e  perdite"
della Direttiva. 
  1.3 Nota integrativa 
  Il contenuto della nota integrativa segue le disposizioni  previste
dal Decreto (ad  esempio,  quelle  riportate  all'articolo  21);  per
quanto non espressamente previsto nel Decreto, si  fa  riferimento  a
quanto disciplinato dalla Direttiva e dalla Raccomandazione. 
  La nota integrativa e' redatta  organizzando  le  informazioni  per
Parti e Sezioni secondo lo schema che  segue.  E'  fatta  salva  ogni
ulteriore informazione, non direttamente  richiamata  nelle  Parti  e
Sezioni di seguito indicate, che le banche e gli  altri  intermediari
finanziari vigilati ritengano necessaria per assicurare un'adeguata e
completa informativa al mercato. 
  Parte A - Politiche contabili 
  Sezione 1 - Principi generali di redazione 
  In questa sezione sono indicate  le  politiche  contabili  adottate
(Articolo 21, comma 1, lettera a) del Decreto) e illustrati i criteri
di  iscrizione,   classificazione,   valutazione,   cancellazione   e
rilevazione delle componenti patrimoniali e reddituali. 
  Vanno inoltre descritte tutte  le  principali  procedure  contabili
seguite in relazione agli strumenti finanziari (paragrafo  3.4  della
Raccomandazione). 
  Sezione 2 - Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio 
  In questa sezione sono indicati la natura e l'effetto patrimoniale,
finanziario ed economico  dei  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la
chiusura  dell'esercizio  (Articolo  21,  comma  1,  lettera  n)  del
Decreto). 
  Sezione 3 - Altri Aspetti 
  La sezione riporta eventuali ulteriori aspetti, quali ad esempio  i
cambiamenti dei criteri di valutazione per effetto del passaggio  dai
principi   contabili   internazionali   alla   disciplina   contabile
nazionale. 
  Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale 
  Sezione 1 - I Crediti 
  Formano  oggetto  di  illustrazione  in  questa  sezione  i   conti
dell'attivo  che  corrispondono  alle  voci   "Crediti   verso   enti
creditizi" e  "Crediti  verso  la  clientela".  Occorre  fornire  una
rappresentazione della  qualita'  del  portafoglio  creditizio  e  il
dettaglio  delle   garanzie   ricevute,   indicando,   tra   l'altro,
separatamente i crediti deteriorati e quelli per  interessi  di  mora
(Articolo 21, comma 1, lettera g)  del  Decreto),  nonche'  l'importo
delle svalutazioni effettuate. 
  Sezione 2 - I Titoli 
  In questa sezione sono illustrati i conti dell'attivo relativi alle
voci  "Titoli   del   tesoro   e   altri   effetti   ammissibili   al
rifinanziamento presso banche centrali", "Obbligazioni e altri titoli
a reddito fisso" e "Azioni e altri titoli a reddito variabile". 
  Deve  essere  indicata  la  ripartizione  dei  titoli  tra   valori
considerati   o   non   considerati   immobilizzazioni   finanziarie,
specificando il criterio adottato per la  classificazione  nelle  due
categorie (Articolo 41, comma  2,  lettera  b)  della  Direttiva),  e
fornita l'ulteriore distinzione tra valori quotati e non  quotati  su
mercati  regolamentati  (Articolo  41,  comma  2,  lettera  a)  della
Direttiva). Viene inoltre fornita informazione, per gli elementi  non
considerati immobilizzazioni finanziarie, del valore  di  bilancio  e
del valore corrente (Articolo 6, comma 3 del Decreto). 
  Per  le  immobilizzazioni  finanziarie  valutate  al  costo  e  non
svalutate ai sensi dell'articolo 16, comma 1  lettera  a)  e  b)  del
Decreto, va indicato  il  valore  contabile  e  il  valore  derivante
dall'applicazione dei suddetti criteri di svalutazione delle  singole
attivita' o di raggruppamenti di attivita', precisando i motivi per i
quali il valore contabile non e' stato  ridotto,  inclusa  la  natura
degli elementi sostanziali sui quali si  basa  il  convincimento  che
tale valore possa essere recuperato (Articolo 21, comma 1, lettera i)
del Decreto). 
  Sezione 3 - Le partecipazioni 
  Vanno indicati il nome e la sede legale di ciascuna  delle  imprese
nelle quali l'intermediario possiede una  partecipazione,  precisando
la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto  e
dell'utile  o  della  perdita  dell'ultimo   esercizio   dell'impresa
interessata per la quale e' stato approvato il bilancio (Articolo 21,
comma 1, lettera b) del Decreto). Va  riportato  anche  il  dettaglio
delle attivita' e passivita' verso imprese del gruppo e verso imprese
partecipate, con l'indicazione della  quota  delle  attivita'  avente
carattere subordinato (Articoli 5, 6 e 7 della Direttiva). 
  Deve essere indicata la  ripartizione  tra  valori  quotati  e  non
quotati su mercati regolamentati (Articolo 41, comma  2,  lettera  a)
della Direttiva). 
  Vengono inoltre fornite le variazioni annue delle partecipazioni. A
tal fine viene indicato l'importo  delle  esistenze  iniziali,  delle
rimanenze finali, degli incrementi e delle diminuzioni dell'esercizio
(Articolo 41, comma 1 della Direttiva). 
  Sezione 4 - Le immobilizzazioni materiali e immateriali 
  In questa sezione vengono fornite  le  informazioni  relative  alle
variazioni annue delle immobilizzazioni materiali  e  immateriali.  A
tal fine viene l'indicato, per  ogni  categoria  di  immobilizzazione
materiale e immateriale, l'importo delle  esistenze  iniziali,  delle
rimanenze finali, degli incrementi e delle diminuzioni dell'esercizio
(Articolo 41, comma 1 della Direttiva). 
  Sezione 5 - Altre voci dell'attivo 
  Formano  oggetto  di  illustrazione  in  questa  sezione  i   conti
dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti,
ove ritenute rilevanti. 
  Sezione 6 - I debiti 
  Questa sezione illustra i conti  del  passivo  relativi  a  "Debiti
verso enti creditizi", "Debiti verso clienti" e "Debiti rappresentati
da un titolo di credito". La nota  integrativa  fornisce  indicazioni
sulle  obbligazioni  convertibili  in  azioni,  sui  warrants,  sulle
opzioni e sui  titoli  o  valori  simili  emessi  dall'intermediario,
specificando il loro  numero  e  i  diritti  che  essi  attribuiscono
(Articolo 21, comma 1, lettera f) del Decreto). 
  Sezione 7 - I fondi 
  Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del
passivo relativi alle voce "Accantonamenti per rischi ed oneri". 
  Sezione  8  -  Il  capitale,  le  riserve,  il  fondo  per   rischi
bancari/finanziari generali e le passivita' subordinate 
  La sezione illustra le componenti del patrimonio  netto,  il  fondo
per rischi bancari/finanziari generali e le passivita' subordinate. 
  Deve essere indicato il numero e il  valore  nominale  di  ciascuna
categoria di azioni o quote  dell'intermediario  e  il  numero  e  il
valore nominale delle  nuove  azioni  o  quote  sottoscritte  durante
l'esercizio (Articolo 21, comma 1, lettera  e)  del  Decreto);  vanno
altresi' indicate le azioni di godimento, specificando il numero e  i
diritti che esse attribuiscono (Articolo 21, comma 1, lettera f)  del
Decreto). 
  Per ogni passivita' subordinata  che  superi  il  10%  dell'importo
complessivo delle passivita' subordinate, va indicato l'importo della
passivita'  assunta,  la  valuta  in  cui  e'  espressa,   il   tasso
d'interesse, la data di scadenza (o, se  si  tratta  di  un'emissione
perpetua, eventuali circostanze nelle quali e' previsto  un  rimborso
anticipato), i termini della subordinazione,  eventuali  disposizioni
per convertire la passivita' subordinata in capitale o altra forma di
passivita' e i relativi termini (Articolo 40,  comma  2,  lettera  a)
della Direttiva). 
  Si fornisce inoltre la rappresentazione  della  composizione  delle
riserve del patrimonio netto. 
  Sezione 9 - Altre voci del passivo 
  Formano oggetto di illustrazione in  questa  sezione  i  conti  del
passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti, ove
ritenute rilevanti. 
  Viene  inoltre  fornita  informativa  sui  "Fondi   di   terzi   in
amministrazione " (Articolo 10 della Direttiva). 
  Sezione 10 -  Concentrazione  e  distribuzione  delle  attivita'  e
passivita' 
  Le voci e sottovoci "Crediti verso enti creditizi - altri crediti",
"Crediti verso la  clientela",  "Debiti  verso  enti  creditizi  -  a
termine o con  preavviso",  "Debiti  verso  clienti",  "Debiti  verso
clienti -  altri  debiti  -  a  termine  o  con  preavviso",  "Debiti
rappresentati da un titolo di credito" vengono suddivise  sulla  base
dello loro durata residua nel modo seguente  (Articolo  40,  comma  3
della Direttiva): 
     - fino a tre mesi, 
     - da oltre tre mesi a un anno, 
     - da un anno a cinque anni; 
     - oltre i cinque anni. 
  Occorre anche fornire informazioni circa  eventuali  concentrazioni
significative di rischio  di  credito  derivanti  da  esposizioni  in
bilancio e "fuori bilancio" per settore  economico  (ad  esempio  per
settore industriale) e localizzazione  geografica  (ad  esempio,  per
paese o per gruppi di paesi) (paragrafo 5.2 della Raccomandazione). 
  Sezione 11 - Le garanzie e gli impegni 
  Formano oggetto  di  illustrazione  in  questa  sezione  tutti  gli
impegni che potrebbero dar luogo a rischi di credito,  precisando  la
natura e l'ammontare di qualsiasi tipo di impegno che  sia  rilevante
rispetto  alle  attivita'  dell'intermediario  (Articolo   25   della
Direttiva). 
  Viene data rappresentazione dell'importo complessivo degli  impegni
finanziari  e  delle  garanzie   che   non   figurano   nello   stato
patrimoniale,  con  l'indicazione  della  natura  e  della  forma  di
eventuali garanzie reali  fornite  dall'intermediario  (Articolo  40,
comma 1 della Direttiva). 
  Vanno indicate informazioni sulle attivita' costituite in  garanzia
di propri impegni o di  impegni  di  terzi  (comprese  le  passivita'
eventuali) in modo da far figurare, per ogni voce del passivo o fuori
bilancio, l'importo totale delle attivita' in questione (Articolo 40,
comma 3, lettera d) della Direttiva). 
  Viene fornita informativa circa la natura e l'obiettivo commerciale
di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale,  con  indicazione
del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione
che i rischi e i benefici da essi  derivanti  siano  significativi  e
l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la  situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato  economico  della  societa'
(Articolo 21, comma 1, lettera m) del Decreto). 
  Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati deve essere
indicato il fair value e le informazioni sulla loro entita' e  natura
(Articolo 21, comma 1, lettera h) del Decreto). 
  Sezione 12 - Destinazioni di utili 
  In questa sezione viene indicata la proposta di destinazione  degli
utili o di copertura delle perdite (Articolo 21, comma 1, lettera  p)
del Decreto). 
  Parte C - Informazioni sul conto economico 
  Sezione 1 - Gli interessi 
  In questa sezione viene  rappresentato  il  dettaglio  di  oneri  e
proventi da interessi. Con riferimento agli oneri  viene  specificato
l'ammontare  degli   oneri   versati   per   passivita'   subordinate
dall'intermediario nel corso dell'esercizio (Articolo  41,  comma  2,
lettera e) della Direttiva). 
  Con riferimento ai proventi da interessi e assimilati, si  fornisce
il dettaglio per  mercato  geografico  qualora  dal  punto  di  vista
dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano  tra
loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva). 
  Sezione 2 - Le commissioni 
  In questa sezione viene  rappresentato  il  dettaglio  di  oneri  e
proventi  da  commissioni.  Viene  rappresentato,  tra  l'altro,   il
dettaglio dei proventi da commissioni per mercato geografico  qualora
dal  punto  di  vista  dell'organizzazione  dell'intermediario   tali
mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5
della Direttiva). 
  Sezione 3 - Dividendi e altri proventi 
  In questa sezione viene rappresentato il dettaglio dei dividendi  e
degli altri proventi su titoli. 
  Viene rappresentato, tra l'altro,  il  dettaglio  dei  proventi  su
titoli  per  mercato  geografico   qualora   dal   punto   di   vista
dell'organizzazione dell'intermediario tali mercati differiscano  tra
loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5 della Direttiva). 
  Sezione 4 - Profitti (perdite) da operazioni finanziarie 
  In questa sezione viene rappresentato il dettaglio  di  profitti  e
perdite da operazioni finanziarie. 
  Viene  rappresentato,  tra  l'altro,  il  dettaglio  dei   profitti
(perdite) da operazioni finanziarie per  mercato  geografico  qualora
dal  punto  di  vista  dell'organizzazione  dell'intermediario   tali
mercati differiscano tra loro considerevolmente (Articolo 40, comma 5
della Direttiva). 
  Sezione 5 - Altri proventi e oneri di gestione e proventi  e  oneri
straordinari 
  In questa sezione  viene  rappresentato  il  dettaglio  delle  voci
relative agli altri proventi e oneri di  gestione  e  ai  proventi  e
oneri straordinari,  ripartito  tra  i  principali  elementi  che  li
compongono ove tale ripartizione abbia rilevanza per  la  valutazione
dei bilanci. Occorre inoltre fornire  informazioni  sull'ammontare  e
sulla natura dei suddetti elementi (Articolo 41, comma 2, lettera  d)
della Direttiva). 
  Sezione 6 - Spese amministrative 
  In questa sezione viene  rappresentato  il  dettaglio  delle  spese
amministrative  e  fornita  l'informazione  sul   numero   medio   di
dipendenti  per  categoria,  calcolato  come  media  del  numero   di
dipendenti ponderato  per  il  numero  di  mesi  lavorati  sull'anno;
inoltre si forniscono i costi del personale riferiti all'esercizio  -
se non iscritti separatamente nel conto  economico  -  ripartiti  per
salari e stipendi,  oneri  sociali  e  oneri  per  i  trattamenti  di
quiescenza (Articolo 40, comma 1 della Direttiva). 
  Sezione 7 - Rettifiche, riprese di valore e accantonamenti 
  In questa sezione viene fornito il dettaglio  delle  rettifiche  di
valore su  crediti  e  degli  accantonamenti  per  passivita'  e  per
impegni, nonche' le riprese di valore su tali voci. Le rettifiche  di
valore su crediti verso gli enti creditizi,  verso  clienti  e  verso
imprese con i quali l'intermediario ha un legame  di  partecipazione,
nonche'  verso  imprese  collegate   vanno   suddivise   nella   nota
integrativa qualora tale distinzione sia  sostanziale  (Articolo  33,
comma 4 della Direttiva). 
  Parte D - Altre informazioni 
  Sezione 1 - Gli amministratori e i sindaci 
  In questa sezione viene indicato l'ammontare dei compensi spettanti
agli amministratori e ai sindaci  nonche'  i  crediti  erogati  e  le
garanzie prestate in loro favore (Articolo 21, comma  1,  lettera  c)
del Decreto). 
  Sezione 2 - Compensi ai revisori 
  Viene indicato l'importo totale dei  corrispettivi,  di  competenza
dell'esercizio finanziario, di ciascun revisore legale o di  ciascuna
impresa di revisione contabile per la revisione legale  del  bilancio
d'esercizio, per gli altri servizi di assurance,  per  i  servizi  di
consulenza fiscale  e  per  altri  servizi  diversi  dalla  revisione
contabile (Articolo 40, comma 1 della Direttiva). 
  Sezione 3 - Parti correlate 
  In  questa  sezione  vengono  indicate  le  operazioni  con   parti
correlate di importo rilevante, non concluse a normali condizioni  di
mercato, specificando la natura del rapporto e  fornendo  ogni  altra
informazione relativa utile per la comprensione del  bilancio;  vanno
anche indicati gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico  della  societa'
(Articolo 21, comma 1, lettera l) del Decreto). 
  Sezione 4 - Informazione sui rischi 
  In questa sezione vanno fornite le informazioni sugli  obiettivi  e
le  strategie  di  gestione  del  rischio   dell'intermediario,   che
riflettano  l'uso  degli  strumenti  finanziari  nel  contesto  della
strategia    operativa    complessiva    (paragrafo     3.2     della
Raccomandazione). 
  Devono inoltre essere fornite le  informazioni  sulle  politiche  e
sulle modalita' di gestione dei  rischi  connessi  con  le  attivita'
aventi  finalita'  di  negoziazione   e   copertura,   indicando   in
particolare la precisa natura dell'esposizione  dell'intermediario  e
la gestione del rischio di  credito,  del  rischio  di  mercato,  del
rischio di liquidita' ed ogni altro rischio significativo  (paragrafo
3.3 della Raccomandazione). 
  Va presentata un'analisi adeguata degli strumenti aventi  finalita'
di negoziazione e di copertura, nonche' informazioni sul  livello  di
attivita' dell'intermediario rispetto  a  tali  strumenti.  L'analisi
deve indicare in particolare i termini e le condizioni che potrebbero
incidere sull'ammontare, i tempi e  l'attendibilita'  dei  flussi  di
cassa futuri (paragrafo 4.3 della Raccomandazione). 
  Le informazioni in materia di  rischio  di  mercato  vanno  fornite
sulla base del valore a rischio, di un'analisi di sensibilita'  o  di
un'altra misura del rischio connesso con le variazioni del prezzo  di
mercato (paragrafo 6.1 della Raccomandazione).  Occorre  che  i  vari
metodi siano impiegati in sostituzione o in  combinazione  l'uno  con
l'altro, in modo  da  fornire  un  quadro  completo  dell'esposizione
dell'intermediario ai rischi di mercato connessi con le posizioni  in
strumenti di negoziazione e di copertura. Laddove cio' sia possibile,
vanno fornite indicazioni specifiche per  ogni  tipo  di  rischio  di
mercato (paragrafo 6.2 della Raccomandazione). 
  Sezione 5  -  Informazioni  sui  fondi  propri  e  sull'adeguatezza
patrimoniale 
  Nella presente sezione va fatto rinvio: 
     -  all'informativa   sui   fondi   propri   e   sull'adeguatezza
patrimoniale   contenuta   nell'informativa   al   pubblico   ("Terzo
Pilastro"), laddove richiesta a livello individuale; 
     -  all'informativa   sui   fondi   propri   e   sull'adeguatezza
patrimoniale   contenuta   nell'informativa   al   pubblico   ("Terzo
Pilastro") fornita a livello consolidato,  laddove  non  richiesta  a
livello individuale. 
  Sezione 6 - Cartolarizzazione 
  Formano  oggetto  di  rilevazione   nella   presente   sezione   le
informazioni di  natura  quantitativa  e  qualitativa  relative  alle
operazioni di cartolarizzazioni "proprie" e di "terzi". 
  Sezione 7 - Informazioni su specifiche operativita' 
  In questa sezione vanno indicati: 
     - gli importi delle operazioni  di  leasing,  ripartiti  fra  le
rispettive voci dello  stato  patrimoniale  (Articolo  41,  comma  2,
lettera c) della Direttiva); 
     - le informazioni sui servizi di gestione o di intermediazione a
terzi, qualora l'entita' di  questo  tipo  di  affari  sia  rilevante
rispetto al complesso delle  attivita'  dell'intermediario  (Articolo
41, comma 2, lettera f) della Direttiva). 
  Sezione  8  -  Esonero  dall'obbligo  di  redazione  del   bilancio
consolidato 
  In  questa  sezione  l'intermediario   esentato   dall'obbligo   di
redazione del bilancio consolidato indica il nome  e  la  sede  della
banca controllante che redige il bilancio  consolidato  e  il  motivo
dell'esonero (Articolo 40, comma 2 del Decreto). 
  Sezione 9 - Impresa capogruppo o banca comunitaria controllante 
  In  questa  sezione  viene  indicato  il  nome  e  la  sede  legale
dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato  in  cui
l'impresa e' inclusa in quanto impresa controllata, nonche' il  luogo
in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato (Articolo 21,
comma 1, lettera o) del Decreto). 
  2. Il bilancio consolidato 
  Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni descritte  con
riferimento al bilancio  d'esercizio,  fatti  salvi  gli  adeguamenti
necessari per il consolidamento dei conti. 
  Adeguamenti necessari 
  Tra gli adeguamenti necessari rientra quanto segue: 
  a) nell'indicare  le  operazioni  fra  parti  correlate,  non  sono
incluse  le  operazioni  comprese  in  un  consolidamento  che   sono
eliminate in  sede  di  consolidamento  (Articolo  36,  comma  1  del
Decreto); 
  b) nell'indicare il numero di dipendenti occupati in media  durante
l'esercizio, e' indicato a parte il numero di dipendenti occupati  in
media da imprese che sono oggetto  del  consolidamento  proporzionale
(Articolo 36, comma 1 del Decreto); 
  c)   nell'indicare   l'importo   dei   compensi   spettanti    agli
amministratori e ai sindaci, nonche'  dei  crediti  erogati  e  delle
garanzie  prestate  in  loro  favore,  cumulativamente  per  ciascuna
categoria,  si  fa   riferimento   ai   soli   importi   concessi   -
dall'intermediario  controllante  e  dalle  sue  controllate  -  agli
amministratori e ai sindaci dell'intermediario controllante (Articolo
36, comma 1 del Decreto); 
  d) nell'indicare l'importo complessivo degli impegni  finanziari  e
delle garanzie che  non  figurano  nello  stato  patrimoniale,  vanno
indicati  distintamente  gli  impegni  verso  imprese   affiliate   o
collegate (Articolo 40, comma 1 della Direttiva). 
  Integrazioni necessarie (Articolo 36, commi 2, 3 e 4 del Decreto) 
  Tra le  integrazioni  necessarie  rientra  la  predisposizione  dei
seguenti elenchi: 
    a) elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il  metodo
integrale; 
    b) elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il  metodo
proporzionale; 
    c) elenco delle partecipazioni non consolidate; 
    d) elenco delle altre imprese controllate, collegate o sottoposte
al controllo congiunto. 
  I suddetti elenchi indicano per ciascuna impresa: 
    e) la denominazione e la sede; 
    f) le quote possedute, direttamente o per il tramite di  societa'
fiduciaria o per interposta persona,  dall'impresa  capogruppo  e  da
ciascuna delle imprese controllate; 
    g) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti
nell'assemblea ordinaria; 
    h) la ragione dell'inclusione nell'elenco, se  gia'  non  risulti
dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c). 
  Qualora, infine, si sia verificata una  variazione  notevole  nella
composizione delle imprese incluse nel consolidamento,  sono  fornite
informazioni che rendono significativo  il  confronto  fra  lo  stato
patrimoniale  e  il   conto   economico   dell'esercizio   e   quelli
dell'esercizio precedente. Le  informazioni  possono  essere  fornite
anche mediante adattamento  dello  stato  patrimoniale  e  del  conto
economico dell'esercizio precedente. 
  _______ 
  (3 ) Articolo 2, comma 2 del decreto  legislativo  n.  136  del  18
agosto 2015.