Art. 13 Principio di proporzionalita' e approccio basato sul rischio 1. Le disposizioni del presente Capo stabiliscono i presidi organizzativi e i controlli interni che gli operatori devono adottare in materia antiriciclaggio e integrano le previsioni del provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante». 2. Ciascun operatore applica le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalita' in coerenza con la forma giuridica adottata, la dimensione e la complessita' operativa ed e' chiamato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto antiriciclaggio ad adottare presidi, controlli e procedure adeguati alla propria esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (d'ora innanzi «rischio») individuati ai sensi degli articoli 14 e 15 del richiamato decreto. 3. Ciascun operatore e' chiamato, ai sensi dell'art. 15 del decreto antiriciclaggio, a effettuare una «autovalutazione» della propria esposizione al rischio secondo i criteri e le metodologie di cui all'art. 19 del presente provvedimento. 4. Tutti gli operatori devono istituire un'apposita funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare operazioni di riciclaggio, nominandone il relativo responsabile, e formalizzare l'attribuzione delle responsabilita' per l'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).