Art. 13 
 
                    Principio di proporzionalita' 
                   e approccio basato sul rischio 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  Capo  stabiliscono  i  presidi
organizzativi e i controlli interni che gli operatori devono adottare
in  materia   antiriciclaggio   e   integrano   le   previsioni   del
provvedimento  della  Banca  d'Italia  contenente  «Disposizioni  per
l'attivita' di gestione del contante». 
  2. Ciascun operatore applica le presenti  disposizioni  secondo  il
principio di proporzionalita' in  coerenza  con  la  forma  giuridica
adottata, la dimensione e la complessita' operativa ed  e'  chiamato,
ai sensi dell'art.  16,  comma  1,  del  decreto  antiriciclaggio  ad
adottare  presidi,  controlli  e  procedure  adeguati  alla   propria
esposizione  ai  rischi  di  riciclaggio  e  di   finanziamento   del
terrorismo (d'ora  innanzi  «rischio»)  individuati  ai  sensi  degli
articoli 14 e 15 del richiamato decreto. 
  3. Ciascun operatore e' chiamato, ai sensi dell'art. 15 del decreto
antiriciclaggio, a effettuare  una  «autovalutazione»  della  propria
esposizione al rischio secondo i criteri  e  le  metodologie  di  cui
all'art. 19 del presente provvedimento. 
  4.  Tutti  gli  operatori  devono  istituire  un'apposita  funzione
antiriciclaggio deputata a  prevenire  e  contrastare  operazioni  di
riciclaggio, nominandone il  relativo  responsabile,  e  formalizzare
l'attribuzione delle responsabilita' per l'inoltro delle segnalazioni
di operazioni sospette (SOS).