Art. 18 
 
               Compiti della funzione antiriciclaggio 
 
  1. La funzione antiriciclaggio  collabora  alla  definizione  delle
strategie, dell'assetto organizzativo e delle  procedure  in  materia
antiriciclaggio e ne verifica nel continuo - anche mediante controlli
in loco - l'efficacia. In tale ambito: 
    a) informa tempestivamente gli organi aziendali di  violazioni  o
carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei propri compiti; 
    b) propone all'organo di gestione le  modifiche  organizzative  e
procedurali  necessarie  per  assicurare  un  corretto  presidio  del
rischio; 
    c) predispone  il  regolamento  antiriciclaggio  nel  quale  sono
descritti l'assetto organizzativo, i sistemi e le procedure  adottati
dall'operatore, specificando  compiti,  responsabilita'  e  modalita'
operative; il regolamento deve essere costantemente aggiornato  e  va
reso disponibile a tutto il personale; 
    d) realizza un sistema di flussi informativi diretto agli  organi
aziendali e all'alta direzione; 
    e) cura la predisposizione di un adeguato piano di formazione del
personale. 
  2. La funzione, almeno  una  volta  l'anno,  presenta  agli  organi
aziendali una relazione sulle  iniziative  intraprese,  le  eventuali
disfunzioni  accertate  e  i  correttivi  da  intraprendere   nonche'
sull'attivita' formativa del personale.