Art. 18 Compiti della funzione antiriciclaggio 1. La funzione antiriciclaggio collabora alla definizione delle strategie, dell'assetto organizzativo e delle procedure in materia antiriciclaggio e ne verifica nel continuo - anche mediante controlli in loco - l'efficacia. In tale ambito: a) informa tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei propri compiti; b) propone all'organo di gestione le modifiche organizzative e procedurali necessarie per assicurare un corretto presidio del rischio; c) predispone il regolamento antiriciclaggio nel quale sono descritti l'assetto organizzativo, i sistemi e le procedure adottati dall'operatore, specificando compiti, responsabilita' e modalita' operative; il regolamento deve essere costantemente aggiornato e va reso disponibile a tutto il personale; d) realizza un sistema di flussi informativi diretto agli organi aziendali e all'alta direzione; e) cura la predisposizione di un adeguato piano di formazione del personale. 2. La funzione, almeno una volta l'anno, presenta agli organi aziendali una relazione sulle iniziative intraprese, le eventuali disfunzioni accertate e i correttivi da intraprendere nonche' sull'attivita' formativa del personale.