Art. 19 Valutazione dell'esposizione al rischio 1. La funzione antiriciclaggio valuta, con periodicita' almeno annuale, l'esposizione dell'operatore al rischio (cd. «autovalutazione»). La valutazione e' in ogni caso integrata nell'ipotesi in cui si registrino fatti aziendali rilevanti (acquisizioni di rami d'azienda, malversazioni suscettibili di incidere sul processo di gestione del contante, incorporazioni di altre aziende del comparto). Il risultato della valutazione andra' trasmesso tempestivamente all'organo di gestione e a quello di controllo, ove esistente, e, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Banca d'Italia unitamente alla relazione annuale della funzione. 2. L'autovalutazione e' condotta secondo i criteri e le metodologie indicati dalla Banca d'Italia anche con apposite comunicazioni. Essa prende avvio dalla mappatura del processo di gestione del contante e di tutti i suoi attori e comprende le seguenti macro-attivita': identificazione dei rischi attuali e potenziali cui la societa' e' esposta (c.d. rischio inerente); a tal fine la societa' tiene conto: a) della dimensione e della complessita' operativa; b) della tipologia della clientela con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio; c) dell'area geografica di operativita'; d) di ogni altra informazione conosciuta riguardo a fatti o persone che possano incidere su tale esposizione; analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilita'; valutazione del livello di rischio residuo cui la societa' e' esposta tenuto conto del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione dello stesso; individuazione e realizzazione di interventi correttivi a fronte delle criticita' individuate.