Art. 21 
 
          Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio 
 
  1.  Lo   svolgimento   dei   compiti   attribuiti   alla   funzione
antiriciclaggio puo' essere affidato a  soggetti  esterni  dotati  di
idonei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza. Al
riguardo, si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in
materia  di  esternalizzazione  dell'attivita'  di  trattamento   del
contante di cui al  provvedimento  della  Banca  d'Italia  contenente
«Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante». 
  2.  Inoltre,  il  contratto  di  esternalizzazione  della  funzione
antiriciclaggio deve almeno prevedere: 
    l'obbligo da parte dell'affidatario di assicurare la riservatezza
in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione; 
    la possibilita' anche per le Autorita' di settore  e  la  UIF  di
accedere  in   ogni   momento   alle   informazioni   e   ai   locali
dell'affidatario per l'attivita' di supervisione e controllo. 
  3. L'accordo di esternalizzazione deve essere comunicato alla Banca
d'Italia entro trenta giorni dalla stipula. 
  4. Il committente designa un «responsabile interno» con il  compito
di verificare il corretto svolgimento della  funzione  da  parte  del
soggetto affidatario. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi  di
controllo posti in essere per le attivita' esternalizzate e i livelli
di servizio assicurati dall'affidatario devono essere oggetto, almeno
annualmente, di verifica e valutazione.