Art. 21 Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio 1. Lo svolgimento dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio puo' essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza. Al riguardo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di esternalizzazione dell'attivita' di trattamento del contante di cui al provvedimento della Banca d'Italia contenente «Disposizioni per l'attivita' di gestione del contante». 2. Inoltre, il contratto di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio deve almeno prevedere: l'obbligo da parte dell'affidatario di assicurare la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione; la possibilita' anche per le Autorita' di settore e la UIF di accedere in ogni momento alle informazioni e ai locali dell'affidatario per l'attivita' di supervisione e controllo. 3. L'accordo di esternalizzazione deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro trenta giorni dalla stipula. 4. Il committente designa un «responsabile interno» con il compito di verificare il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attivita' esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dall'affidatario devono essere oggetto, almeno annualmente, di verifica e valutazione.